Anche l'avvocato di sesso maschile ha diritto a percepire l'indennità di paternità relativa all'adozione di due figli minori. L'importo si legge nella sentenza della Cassazione n. 14676/2019 deve essere calcolato in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo del libero professionista nel secondo anno da lavoro autonomo a quello dell'ingresso in famiglia dei due minori senza alcuna moltiplicazione dell'importo. La Corte ha ritenuto discriminatorio il mancato riconoscimento del diritto del padre adottivo a fruire dell'indennità in luogo della madre, rispetto alla analoga situazione del lavoratore dipendente (nel principale interesse a tutelare la figura del minore), e già la dichiarazione di tale discriminazione ha determinato il primo effetto di eliminazione della norma dell'irrazionale disparità di trattamento. Si legge nella sentenza che la Corte costituzionale ha rilevato la ingiustificata disparità di trattamento con il lavoratore dipendente in punto di mancanza di una regola di concreta gestione, in accordo tra i genitori, del tempo da destinare ai congedi familiari a tutela del minore, e poiché tale mancanza risulta incompatibile con la protezione che la Costituzione riserva al minore, la Corte ha richiesto l'intervento integrativo del legislatore. Ne consegue pertanto che non può essere contestato che "l'affermazione del diritto del padre libero professionista, in alternativa alla madre, a fruire dell'indennità di maternità ha natura imperativa e deve essere applicato con l'efficacia stabilita dall'articolo 136 della Costituzione".