L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta al quesito n. 15 del 29 maggio 2019, riguardante la corretta determinazione del credito d’imposta estero sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Stati Uniti. Orbene, il metodo scelto dall’Italia e dagli Stati Uniti per eliminare la doppia imposizione giuridica è quello del credito d’imposta, che è disciplinato dall’art. 23, par. 3, della Convenzione. Per tale motivo lo Stato della residenza determina le imposte sulla base del reddito complessivo del contribuente, che include il reddito prodotto nello Stato estero dove, in applicazione della Convenzione, lo stesso è stato già sottoposto a imposizione. Successivamente, lo Stato della residenza, concede una detrazione dalle imposte dovute dal contribuente per le imposte già pagate nello Stato estero. Ne consegue un nesso di causalità tra l’inclusione del reddito estero nel reddito complessivo imponibile nel Paese di residenza e il riconoscimento del credito per le imposte già pagate all’estero. Sul punto la scelta del legislatore italiano è stata quella di contrastare il fenomeno della doppia imposizione internazionale mediante il riconoscimento di un credito d’imposta da portare a riduzione delle imposte sui redditi dovute in Italia. Nello specifico il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione di concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia. Ne consegue che il requisito di “inclusione” del reddito estero nel reddito imponibile in Italia, coincide con il requisito di concorso del reddito prodotto all’estero al reddito complessivo. Posta la sostanziale coincidenza di principi alla base della normativa convenzionale e domestica, il concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia costituisce un requisito necessario ai fini della successiva detrazione dall’imposta italiana dell’imposta pagata all’estero nei limiti della maximum deduction. La mancata “inclusione” del reddito nel reddito imponibile in Italia e quindi, il non realizzarsi della condizione del concorso del reddito estero al reddito complessivo, comporta l’impossibilità di procedere alla stessa determinazione del credito d’imposta. Questo tra l’altro vale anche nel caso di concorso parziale del reddito estero al reddito complessivo imponibile e, quindi, anche nel caso di detassazione di una parte del reddito estero per effetto dell’applicazione dell’istituto del patent box. Si ritiene che in tali ipotesi la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integri le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all’estero.