L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 18 del 29 aprile 2019, riguardante il trattamento degli utili provenienti da una stabile organizzazione di una società partecipata non residente. L’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che per ricostruire il corretto regime di tassazione degli utili distribuiti da una partecipata residente in un paese non considerato a regime fiscale privilegiato con stabile organizzazione in un paese a regime fiscale privilegiato, occorre trattare autonomamente gli utili prodotti dalla partecipata direttamente rispetto a quelli prodotti dalla stabile organizzazione.< Nello specifico sono utili i chiarimenti previsti dalla risoluzione n. 144/E del 2017. Comunque, la valutazione autonoma non deve essere effettuata nell’ipotesi in cui la partecipata sia qualificabile come entità residente in un paese a regime fiscale privilegiato, poiché in questa ipotesi tutti gli utili da essa prodotti si considerano derivanti da un’entità “black list”, a prescindere dal fatto che la stabile organizzazione sia localizzata o meno in un paese a fiscalità privilegiata.