L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 172 del 30 maggio 2019 riguardante sconti e abbuoni. Sul punto il decreto IVA stabilisce che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola. In tal modo si regolano le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta il cui esercizio, diversamente dalle variazioni in aumento, ha natura facoltativa ed è limitato ai casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali rientrano le ipotesi di riduzione del prezzo iniziale per la concessione di sconti o abbuoni previsti contrattualmente, o comunque frutto di successivo accordo tra le parti entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile. In questo caso il soggetto legittimato a procedere è solo il cedente/prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI non è mutata tale previsione, in conformità alla quale l’Agenzia delle Entrate ha statuito: - da un lato, che le regole tecniche stabilite per le fatture elettroniche sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni, così dette note di credito o di debito; - dall’altro, che le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni non sono gestite dal SdI. Quindi nelle operazioni tra soggetti passivi d’imposta o tra questi ultimi e i consumatori, lo SdI esclude qualsiasi “richiesta” non espressamente prevista da una disposizione normativa. Ne consegue che non si rinvengono specifici ostacoli a che le “note di debito” dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio.