Scade oggi il termine per aderire alla sanatoria delle violazioni formali consentita dall'articolo 9 del Dl 119 del 2018. A tal fine il contribuente deve versare l'importo di 200 euro per ciascun periodo d’imposta che intende regolarizzare, suddiviso in due rate di pari importo, scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020 ovvero in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Il versamento deve essere eseguito con il modello F24 indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99). Non si applica la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute e la “rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata, al più tardi, entro il 2 marzo 2020, ma la circolare 11/E del 2019 ricorda che nel caso in cui il contribuente - pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia - non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, può provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’agenzia delle Entrate. L’Assogestioni, nella circolare 46/19/C del 29 maggio 2019 approfondisce i risvolti della sanatoria con specifico riferimento agli intermediari finanziari. Di particolare importanza l’orientamento secondo cui la sanatoria coprirebbe anche le violazioni degli obblighi di comunicare i trasferimenti da e verso l’estero di cui all’articolo 1 del Dl 167 del 1990, in quanto si tratta di comunicazioni di contenuto simile a quello delle comunicazioni FACTA e CRS; ciò nonostante non siano espressamente citate nella circolare 11/E del 2019 e siano soggette – a differenza delle tipiche violazioni formali - all’applicazione di una sanzione proporzionale anziché fissa. Viene, inoltre, fatto presenta che la sanatoria potrebbe riguardare anche le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali il comma 6 prevede una proroga di due anni del termine quinquennale per la notifica degli atti di contestazione della violazione di cui all’articolo 20 del Dlgs 472 del 1997. Ovviamente la proroga non può riguardare le violazioni per le quali alla data entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) era già scaduto il termine (cioè le violazioni commesse prima del 2013).