Conciliazioni successive a diffida accertativa: prevale sempre l’accertamento dall’organo ispettivo
Nel caso di emissione di diffida accertativa per crediti patrimoniali, eventuali accordi conciliativi, che siano intervenuti prima della validazione della diffida o in fase successiva, non possono avere riflessi sull’imponibile contributivo che deve essere comunque calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo
Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi