Per l’imprenditore individuale che - alla data del 31 ottobre 2018 - possiede beni immobili strumentali, il termine per optare per l'esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, scade il 31 maggio. Con la legge di Bilancio 2019 è stata riproposta la procedura di estromissione agevolata per i beni posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2018: i beni strumentali per natura e per destinazione potranno essere estromessi dal regime di impresa, dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, con applicazione di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell’8%. Il contribuente dovrà provvedere agli adempimenti dichiarativi con il modello Redditi 2020. A chi spetta L’agevolazione spetta a coloro che al 31 ottobre 2018 hanno la qualifica di imprenditori individuali e che l’abbiano conservata fino al 1° gennaio 2019. L’estromissione agevolata degli immobili strumentali non è possibile se al 1° gennaio 2019 l’imprenditore abbia perso la sua qualifica. Possono essere oggetto di estromissione gli immobili strumentali per natura o per destinazione, purché posseduti al 31 ottobre 2018. L’estromissione dal patrimonio dell’impresa comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale può essere determinato con il valore catastale ottenuto applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. Il costo fiscalmente riconosciuto si determina assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Versamento È previsto il pagamento in due rate: - il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2019; - il restante 40% entro il entro il 16 giugno 2020.