In caso di accollo del debito tributario altrui, il mancato pagamento del debito d’imposta da parte dell’accollante non libera l’accollato dall’obbligazione tributaria. Tuttavia, se viene dimostrato che il pagamento non è stato eseguito per un fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente all’accollante, le sanzioni per l’omesso versamento non possono essere irrogate nei confronti del debitore accollato. È questo il principio espresso dalla Ctp Milano nella sentenza n. 666/17/2019 (presidente Duchi, relatore Zucchini). IL FATTO Nel caso in esame due società stipulavano un contratto di accollo di debiti tributari mediante il quale una di esse (in qualità di accollante) si impegnava al pagamento dei debiti tributari dell’altra (in qualità di accollata). Tuttavia, l’accollante non provvedeva a effettuare regolarmente i pagamenti a cui era contrattualmente obbligata e, pertanto, l’ufficio notificava alla parte accollata degli avvisi bonari per recuperare le imposte non versate a cui seguiva l’iscrizione a ruolo e l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni. Pur riconoscendo sussistente l’obbligo di versamento dell’imposta non pagata in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 212/2000 (secondo cui l’accollo del debito tributario altrui non libera il debitore principale), la società contribuente (già accollata) impugnava le cartelle di pagamento in giudizio per censurare l’illegittima applicazione al debito tributario degli interessi e delle sanzioni per omesso versamento ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 472/97, in base al quale è previsto che «il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi». In particolare, la società sottolineava che il mancato pagamento del tributo era dipeso da un fatto (ovvero la compensazione del debito con crediti d’imposta inesistenti) addebitabile esclusivamente al soggetto accollante, per il quale aveva provveduto a presentare denuncia-querela dinnanzi all’autorità giudiziaria competente. LA DECISIONE DELLA CTP MILANO La Ctp, pur ritenendo dovuti gli interessi richiesti per il mancato pagamento del debito tributario (in quanto gli stessi avrebbero una funzione compensativa a favore del creditore e non una funzione sanzionatoria) ha parzialmente accolto il ricorso. In particolare, il mancato pagamento doveva ritenersi addebitabile esclusivamente a un fatto dell’accollante ed era stato provato in via documentale che la società accollata aveva presentato denuncia-querela dinnanzi all’autorità giudiziaria e aveva proseguito in tutte le sedi giudiziarie le proprie iniziative contro l’accollante. Pertanto, la responsabilità del ricorrente doveva essere limitata alle sole imposte e ai relativi interessi, con esclusione delle sanzioni.