L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 178 del 3 maggio 2019 riguardante le note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo. La transazione è regolata dall’art. 1965 c.c. secondo cui si tratta del contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Mediante le reciproche concessioni, si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Ne consegue che funzione della transazione è comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni. Effetti della transazione Quanto agli effetti questi possono essere di natura dichiarativa o innovativa, a seconda della circostanza che dalla transazione non scaturiscano nuovi rapporti tra le parti, o si determini la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove e autonome situazioni. Quindi per stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la vicenda negoziale, la specifica volontà delle parti. Occorre sottolineare che l’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite si caratterizza quale effetto tipico o naturale dell’accordo di composizione della controversia; nel dettaglio, invece, occorre distinguere tra transazione “dichiarativa” (o conservativa), e transazione “novativa” Nella transazione dichiarativa, infatti, non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa; al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione. Nota di variazione IVA L’articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. La norma riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate. La disposizione in parola non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. Quindi lo scopo perseguito da questa disposizione è evitare pericolose forme di elusione degli obblighi del contribuente. Nell’ipotesi di accordo transattivo, riconducibile agli eventi “simili” di cui al comma 2 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, considerato che la transazione tra le parti costituisce un accordo sopravvenuto, è applicabile il limite temporale stabilito dalla norma, secondo cui la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie. Per cui, le note di variazione emesse in dipendenza del sopravvenuto accordo transattivo non possono ritenersi legittime, mancando i presupposti per la loro emissione. Nel caso di procedure concorsuali la facoltà di emettere note di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di mancato pagamento in tutto o in parte conseguente all’accertata infruttuosità della procedura è subordinato alla circostanza che il creditore (cedente/prestatore) partecipi alla procedura ossia, nel caso di fallimento, si sia insinuato nel passivo fallimentare. Infine, quanto al trattamento fiscale, il contratto di transazione è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso, salvo il caso in cui il relativo atto venga redatto per scrittura privata non autenticata e tutte le disposizioni in esso contenute siano relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. In tale ipotesi, l’obbligo di registrazione si realizza solo in caso d’uso.