L’esperienza maturata sin dal 2011, cioè dall’introduzione dell’IMU ad opera del Governo Monti, ha dimostrato come l’attuale sistema di tassazione degli immobili sia estremamente complicato. La nuova imposta municipale unica è stata introdotta e disciplinata dal D.L. n. 201/2011; l’applicazione era originariamente prevista in via sperimentale per il triennio 2012/2014, ma il nuovo tributo è successivamente divenuto definitivo. Si è subito compreso come l’onere fiscale gravante sugli immobili sarebbe risultato ben superiore rispetto a quello della soppressa ICI. Inoltre, durante la prima applicazione del tributo, erano sottoposti alla tassazione anche le abitazioni principali. I contribuenti, però, oltre a sopportare l’incremento del livello dell’imposizione, hanno subito un rilevante aggravio degli oneri amministrativi e sono aumentate le possibilità di errore. La circostanza è dovuta all’elevato grado di autonomia riconosciuto ai diversi Comuni, trattandosi di un’imposizione a livello locale. Oneri crescenti per la gestione dell’IMU Le complicazioni dovute alla gestione della nuova imposta sono apparse subito evidenti. La prima complicazione è dovuta alle scadenze, cioè alle date previste per il versamento. Il 16 giugno (il 17, cadendo il 16 di domenica) dovrà essere versato l’acconto con riferimento agli immobili posseduti nel primo semestre dell’anno 2019. Conseguentemente se, ad esempio, il contribuente acquista un fabbricato durante il primo semestre dell’anno, sarà obbligato a tenerne conto ai fini della determinazione dell’acconto dovuto entro la prossima scadenza. La complicazione avrebbe potuto essere superata facendo riferimento, ai fini della determinazione della base imponibile, alla situazione dell’anno precedente. Sarebbe stato sufficiente prevedere che al 16 giugno dell’anno successivo i contribuenti avrebbero dovuto versare l’IMU relativa al periodo di imposta precedente come di fatto avviene ai fini delle imposte sui redditi. La complicazione è anche dovuta all’elevato grado di autonomia dei singoli comuni che possono deliberare, sia pure rispettando un massimale, l’aliquota applicabile. Le medesime complicazioni sono dovute alla possibilità riconosciuta ai medesimi Comuni di prevedere autonomamente agevolazioni e riduzioni dell’imposta. In realtà, rispetto alla prima fase di applicazione del tributo, questa autonomia risulta ora sensibilmente ridotta, ma la gestione dell’imposta risulta comunque complicata. Il grado di complicazione e le difficoltà per la gestione del tributo sono oggi ancor maggiori rispetto al passato a seguito dell’introduzione della TASI. La base imponibile non è sempre coincidente con quella dell’IMU. Inoltre devono essere gestiti i complicati rapporti tra le due imposte, il cui coordinamento non si è rivelato affatto agevole. Si è spesso parlato della necessità di accorpare il prelievo sugli immobili e nel corso delle passate legislature i diversi progetti sono sempre “naufragati”. L’ultima proposta di legge Anche nel corso della legislatura in corso, è stata presentata un’ulteriore proposta il cui primo firmatario è il vicepresidente della Commissione Finanze della Camera Gusmeroli. Il disegno di legge (AC 1429) prevede di accorpare IMU e TASI in un unico tributo. Oggi, però diversamente dal passato, le due basi imponibili, dopo l’introduzione dell’esenzione della TASI sull’abitazione principale, tendono a coincidere. Non si comprende, quindi per quale ragione duplicare il prelievo ed è auspicabile che i due tributi, come previsto dal disegno di legge, vengano perlomeno unificati. I conteggi, però, restano complicati, e quindi risulta difficile per il contribuente districarsi tra il ginepraio di aliquote, esenzioni ed esclusioni. La proposta di legge si compone di 13 articoli e l’accorpamento delle due imposte è solo la prima di numerose semplificazioni. Se la proposta dovesse effettivamente diventare legge l’obiettivo sarebbe quello di consentire ai Comuni l’invio a domicilio dei bollettini precompilati che dovranno essere più semplicemente verificati ed utilizzati direttamente per il versamento. Per arrivare a questo risultato sarà necessario risolvere preliminarmente il tema delle aliquote troppo numerose e riguardanti una casistica “eccessiva”. Uno dei punti più delicati riguarda l’individuazione dell’aliquota massima che dovrebbe essere confermata nella misura del 10,6 per mille. L’addizionale dello 0,8 per mille potrà essere probabilmente prevista per un solo anno.