L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 181 del 4 giugno 2019 riguardante le cause ostative all’applicazione del regime forfetario e in particolare al controllo diretto di srl. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. Nello specifico tra le cause ostative la lettera d) del comma 57 dell’art. l. n. 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La nuova circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza: - del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e - dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Nel caso in cui manchi una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Se viene integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo. Nello specifico, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta. Stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone. Come chiarito però nella circolare, qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.