La Corte di Cassazione cambia orientamento in tema di rimborsi di (addizionali sulle) accise indebitamente pagate. La Sezione tributaria - sentenza n. 15199 del 4 giugno 2019 - esclude la legittimazione attiva del consumatore finale nei confronti dell’amministrazione doganale, riservando in sostanza il diritto di far valere in giudizio la ripetizione al solo fornitore. IL FATTO Il caso è stato portato davanti ai giudici di legittimità da una società mantovana che si era vista negare dalla Ctr Lombardia (sezione staccata di Brescia) il ricorso per la restituzione delle addizionali sull’energia elettrica pagate a cavallo degli anni 2010/2011. Ctr che, a differenza della commissione provinciale di Mantova, aveva escluso la legittimazione attiva del consumatore finale, in quanto di fatto estraneo al rapporto di imposta che lega il fornitore del servizio all’amministrazione doganale. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Il consumatore finale, argomenta la Cassazione, può normalmente agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito «e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa (per esempio per fallimento della controparte, ndr) può direttamente chiedere il rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività». La Corte sottolinea quindi la assoluta autonomia dei rapporti tra fornitore e Dogane, da un lato, e fornitore e consumatore finale dall’altro, autonomia che esclude l’azione diretta del consumatore nei confronti dell’amministrazione. Il tema potenzialmente più interessante della controversia - che riguardava la possibilità di invocare la direttiva 2008/11/CE sulla disapplicazione tra privati delle norme in contrasto con il diritto unionale - è però rimasto fuori dalla decisione della Corte di legittimità poiché posto tardivamente solo in questo grado di giudizio.