Un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. Questi soggetti, al ricorrere di determinate condizioni, possono optare per assoggettare ad un’imposta sostitutiva, pari a 100mila euro annui, tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi. È quanto prevede l’articolo 24-bis del Tuir introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016). Si tratta di una misura che segue (seppur con tratti differenti) il regime dei «resident non domiciled» di matrice anglosassone e regimi analoghi presenti in altri Paesi come Malta, Portogallo e Svizzera e che è pensata per attrarre in Italia individui ad altro reddito e/o patrimonio, tra cui sportivi, artisti, imprenditori e manager con asset e investimenti all’estero. La procedura di accesso al regime, che prevede la presentazione facoltativa (ma consigliata) di una istanza di interpello all’agenzia delle Entrate, apre la strada a significative forme di interlocuzione preventiva per gli «high net worth individuals» (individui ad altro patrimonio e/o reddito) di cui da molto tempo si chiede l’introduzione per i contribuenti che vogliano definire la variabile fiscale nel contesto, ad esempio, della propria pianificazione patrimoniale e successoria in ambito familiare. Nell’interpello possono infatti essere affrontate - e sono state affrontate in alcuni casi - anche questioni di natura interpretativa relative alla corretta applicazione di specifiche norme tributarie con riferimento alla fattispecie concretamente rappresentata. I presupposti soggettivi e oggettivi Il regime introdotto dall’articolo 24-bis del Tuir prevede che i soggetti fiscalmente non residenti in Italia per almeno nove anni nei dieci periodi di imposta precedenti a quello di validità dell’opzione possano optare per un regime di tassazione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero; ciò con la sola esclusione, ispirata a ragioni antielusive, delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate estere direttamente detenute dal neo residente realizzate nei 5 anni dal trasferimento in Italia. In particolare, i redditi inclusi nella tassazione sostitutiva sono tutti quelli di fonte estera, vale a dire, in linea di principio, i redditi che: - derivano da beni situati all’estero; - provengono da attività svolte all’estero; - sono corrisposti da soggetti residenti ai fini fiscali all’estero. In questo particolare contesto, rientrano anche i redditi di fonte estera conseguiti per interposta persona dal neo residente attraverso, ad esempio, schermi societari o fiduciari (si pensi al caso dei redditi percepiti attraverso «shell company» estere). Tutti i redditi esteri sconteranno un’imposizione sostitutiva determinata su base forfetaria, a prescindere dall’effettivo ammontare dei redditi percepiti, pari a 100mila euro all’anno, per un periodo massimo di quindici anni. L’importo a titolo di tassazione sostitutiva (di tutte le imposte dirette gravanti sulla persona fisica) sarà, invece, pari a 25mila euro per ogni familiare del soggetto trasferito che, a sua volta, intende trasferire la residenza nel nostro Paese ed esercitare la facoltà di aderire al regime. Il regime può essere revocato su base volontaria; inoltre, viene meno nei casi di carente od omesso versamento delle somme dovute a titolo di tassazione sostitutiva ed è soggetto alle ordinarie regole di accertamento e riscossione previste dall’ordinamento tributario italiano. Gli ulteriori vantaggi dell’opzione I soggetti beneficiari del nuovo regime godranno anche dell’esonero, per tutto il periodo di durata dell’opzione: - dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute all’estero (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi italiana); - e dal versamento delle imposte patrimoniali su tali attività (Ivie e Ivafe). Inoltre è prevista l’esenzione dalle imposte di donazione e successione sui trasferimenti relativi ai beni detenuti all’estero dal neo residente (il tributo successorio/donativo sarà viceversa dovuto limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione). Il regime di esenzione dovrebbe includere anche tutte le donazioni “indirette”, le altre forme di liberalità, ed i conferimenti in trust che abbiano ad oggetto asset detenuti all’estero. In tal modo, i soggetti che si trasferiscono potranno mettere in atto una accurata pianificazione del proprio patrimonio. Le modalità di opzione e pagamento Sotto il profilo procedurale, l’opzione per il nuovo regime di tassazione sostitutiva potrà essere esercitata attraverso la presentazione di una specifica istanza di interpello all’agenzia delle Entrate entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi relativa all’anno di avvenuto trasferimento della residenza (o direttamente in sede di dichiarazione dei redditi). Nell’istanza sarà possibile scegliere il o i Paesi di origine dei redditi esteri da assoggettare a tassazione sostitutiva. In sostanza, si potrà liberamente valutare in via preventiva quali Paesi (e dunque quali redditi) includere nella tassazione sostitutiva. I redditi non inclusi nel regime tributario in commento rimarranno assoggettati alle ordinarie regole di tassazione in Italia, dando tuttavia la possibilità al contribuente di beneficiare dei crediti per le imposte assolte all’estero (beneficio negato, invece, nel caso di accesso al regime sostitutivo). L’adesione al regime richiede, quindi, una meticolosa analisi degli elementi, personali ed economici, che caratterizzano la residenza fiscale, nonché delle disponibilità patrimoniali e reddituali, anche detenute per interposta persona, del soggetto che intende trasferirsi. L’attenta ricostruzione del patrimonio dell’aderente è altresì necessaria per valutare la sussistenza di imposizioni convenzionali o domestiche concorrenti e per l’approfondimento delle diverse ipotesi di pianificazione patrimoniale e/o successoria.