L’importo dell’assegno al nucleo familiare (ANF) spettante al lavoratore è dipendente dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito complessivo del nucleo ciò in quanto, nella connotazione data dal legislatore, beneficiari della prestazione non sono i singoli componenti del nucleo ma è il “nucleo familiare” nel suo insieme. Trattandosi di una prestazione collegata al reddito familiare, cessa di essere erogata se il reddito supera gli importi stabiliti in relazione al numero dei componenti il nucleo. Un’attenzione particolare va prestata non solo al reddito complessivo del nucleo che può far perdere il diritto agli ANF quando supera il tetto reddituale ma anche alla composizione del reddito stesso in quanto la presenza di reddito da lavoro autonomo nel nucleo potrebbe far perdere il diritto agli ANF. Ma andiamo con ordine e vediamo come si utilizzazione le tabelle pubblicate dall’Inps e quali sono i redditi rilevanti ai fini degli ANF. Tabelle degli importi Il reddito familiare di riferimento per l'erogazione dell'assegno a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno è rivalutato con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat. I valori del reddito di riferimento sono contenuti nelle tabelle pubblicate dall’INPS e hanno validità dal 1° luglio dell’anno di pubblicazione fino al 30 giugno dell’anno successivo. Con la circolare n. 66 del 17.5.2019 l’INPS ha pubblicato le tabelle utili per determinare l’importo mensile dell’ANF spettante per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sulla base del reddito dell’anno 2018. Le tabelle sono predisposte in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza o meno nel nucleo di soggetti disabili. Scarica le tabelle In base alle caratteristiche del nucleo familiare si utilizza una specifica tabella di riferimento. Esempio Ad esempio, nel caso di nucleo composto da entrambi i genitori, senza componenti inabili, la tabella di riferimento è la Tab. 11 mentre se è presente un solo genitore è la Tab. 12 che sono le due tabelle maggiormente ricorrenti. Qualora invece nel nucleo fosse presente un soggetto inabile, le tabelle che si utilizzano sono la Tab. 14 se sono presenti entrambi i genitori o la Tab. 15 se il genitore è uno solo. Una volta individuata la tabella per la composizione del proprio nucleo familiare, l’importo mensile dell’assegno si ricava in corrispondenza della fascia nella quale si colloca il reddito familiare. Vediamo con un esempio. Calcolo per gli ANF spettanti dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 Per il reddito si prende a riferimento l’anno 2018. Si supponga che in tale anno il reddito familiare sia di € 25.000 e che il nucleo familiare sia composto da entrambi i genitori e due figli minori. Non sono presenti disabili. In tal caso, si utilizza la tabella 11, sviluppata per la composizione del nucleo familiare di esempio.Il reddito familiare del nucleo di esempio è compreso nella fascia tra € 24.933,82 ed € 25.051,43. In corrispondenza della fascia si ricava l’importo dell’ANF in base al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo.Quindi, per il nostro nucleo l’ANF mensile spettante è pari a € 163,00, cui corrisponde un importo giornaliero di € 6,27 (= € 163,00 diviso 26).Qualora invece il reddito fosse stato di € 30.000, la fascia di reddito di riferimento sarebbe quella che va da € 29.991,13 a € 30.108,75 e l’importo mensile dell’ANF scenderebbe a € 116,42 mensili mentre quello giornaliero scenderebbe a € 4,48. LA TABELLA DI RIFERIMENTO Tabella 11 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2019 Reddito familiare annuo Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (euro) 1 2 3 4 5 6 7 Da A - - - - - - - - - - - - - - - - 24.933,82 25.051,43 69,30 163,00 290,67 463,33 570,00 - - - - - - - - - - 29.991,13 30.108,75 47,71 116,42 249,46 425,71 529,87 - - - - - - Reddito familiare L’importo degli ANF è decrescente in relazione al reddito familiare, fino ad annullarsi al raggiungimento di un determinato tetto. Il reddito familiare è costituito non soltanto da quello del richiedente ma anche da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Concorrono a formare il reddito del nucleo i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d’impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati, ecc.). I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. Tra i redditi assoggettabili all’IRPEF devono essere compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni, ecc.). Gli arretrati a titolo di retribuzione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi potrebbero causare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione per quell’anno. Devono inoltre essere compresi i redditi prodotti all’estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF e i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana (FAO, EURATOM, OCSE, ecc.). Devono, infine essere considerati gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio (non si tiene conto però della parte degli assegni destinata al mantenimento dei figli). Nella determinazione del reddito devono essere inclusi i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se di importo complessivamente superiore a € 1.032,91 quelli esenti da imposta (pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell’interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti; pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria, ecc.) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (rendite da Bot, da Cct, e da altri titoli emessi dallo Stato, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, ecc.). Non devono, invece, essere compresi: - i trattamenti di fine rapporto (liquidazione, buonuscita, ecc.) e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto; - l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge; - gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti a quello di pagamento; - le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; - le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; - le pensioni di guerra e le rendite INAIL; - le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; - gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; - le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; - l’indennità di frequenza ai minori invalidi civili; - le indennità ai sordi prelinguali e ai ciechi parziali. E’ utile ricordare che ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune (art. 1 della Legge n. 76/2016. Circolare n. 84 del 5.5.2017). Concomitanza di reddito da lavoro autonomo e da dipendente Il riconoscimento dell’ANF in favore del lavoratore dipendente è subordinato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente dal lavoro dipendente. L’assegno spetta infatti solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione, o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, NASPI, ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, è almeno il 70% dell’intero reddito familiare. Come si vede, qui si valuta una ulteriore e primaria condizione prima di valutare il reddito complessivo del nucleo: la quota di reddito autonomo non deve superare la percentuale del 30% del reddito complessivo. Pertanto, se il reddito da dipendente è basso, potrebbe essere sufficiente anche un piccolo reddito da lavoro autonomo per perdere il diritto agli ANF. Per le modalità particolari di determinazione del reddito da lavoro autonomo per i soci delle S.r.l. si rinvia al messaggio n. 10225 del 18 giugno 2012 con il quale l’INPS ha riepilogato le diverse situazioni possibili in relazione al regime di tassazione (ordinaria o per trasparenza). Misura dell’assegno La procedura di calcolo messa in produzione dall’INPS determina il diritto per il lavoratore e calcola gli importi mensili e giornalieri teoricamente spettanti. Il calcolo di quanto effettivamente erogare nel mese deve essere fatto dal datore di lavoro. La regola generale di calcolo degli ANF prevede che al lavoratore l’assegno spetta per intero, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro, per: - ogni mese (26 giornate) di lavoro se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato; - ogni settimana (sei giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato. Per il computo delle ore sono valutabili solo le ore di effettivo lavoro, i periodi di aspettativa ed i permessi sindacali di cui alla Legge 20.5.1970, n. 300; - ogni giornata lavorata, qualsiasi sia stata la durata della prestazione giornaliera al limite anche una sola ora al giorno, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali. L’importo giornaliero si ottiene dividendo l’importo mensile per 26. In pratica, nel caso in cui il lavoratore, in alcune settimane del mese, non ha raggiunto le 24 o le 30 ore, ma ha cumulato nel corso del mese, complessivamente le ore richieste, l’assegno deve essere corrisposto per intero. Se, invece, nella settimana non si effettuano almeno le 24 ore o le 30 il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri per quanti sono i giorni di effettivo lavoro, prestato nelle settimane o frazioni di settimana in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative. L’assegno spetta in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, e cioè nelle giornate in cui il lavoratore è assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. Una particolarità è presente nel Settore credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati. In questo settore, per i lavoratori a tempo pieno e indeterminato, l’assegno al nucleo familiare spetta per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro, indipendentemente dalle giornate di lavoro prestate nel mese (art. 72, DPR 30.5.1955, n. 797). In caso di rapporto di lavoro part time, invece, la corresponsione degli assegni familiari è collegata alla prestazione lavorativa e non alla sola sussistenza del rapporto di lavoro, così come previsto per la generalità dei lavoratori a tempo parziale (Circolare n. 67 del 10.4.1989). Part-time In caso di part-time la prestazione dell’assegno è differenziata in funzione delle ore di lavoro svolte nella settimana. Se nella settimana sono state prestate almeno 24 ore, l’assegno spetta nella misura intera (sei assegni giornalieri nella settimana). Se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore di lavoro in ogni settimana l’assegno spetta per tutti i giorni della settimana, compreso il sabato in caso di settimana corta. In caso di pluralità di rapporti di lavoro, ai fini del raggiungimento delle 24 ore, si sommano le prestazioni orarie effettuate presso ciascun datore di lavoro. Se, viceversa, la prestazione lavorativa nella settimana è stata inferiore a 24 ore, l’assegno per il nucleo familiare spetta solo per le giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavorativa e in caso di settimana corta, il sabato non lavorato è escluso dal pagamento degli assegni. Ai lavoratori in part-time orizzontale con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali, l’assegno per il nucleo familiare spetta anche per le giornate di assenza dal lavoro retribuite o indennizzate (malattia, maternità, infortunio sul lavoro) verificatesi nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa (si veda la circolare n. 126 del 3 luglio 2000).