Pienamente legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti della società in presenza di comportamenti antieconomici da parte di soci nei confronti dell'impresa stessa. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15321 del 6 giugno 2019 ha precisato come nel caso concreto fosse strano - anzi antieconomico - il comportamento di un socio e della propria consorte che avevano ceduto le loro quote a un prezzo non congruo rispetto al loro valore, senza conseguire alcun ritorno economico. Si legge nella sentenza come si sia trattato di un'operazione antieconomica, priva di razionalità le cui conseguenze sono andate a esclusivo vantaggio della società ricorrente e a fronte di tale contestazione il contribuente non ha fornito alcuna risposta. Altro aspetto non chiaro e che ha deposto negativamente per i contribuenti è consistito nella circostanza che i soci hanno ceduto le loro quote a un prezzo non congruo a una società completamente estranea. La Cassazione ha, inoltre, dato ragione all'amministrazione non solo sul ricorso al metodo induttivo per individuare la responsabilità dei contribuenti (perché comunque a loro carico si erano formati indizi gravi, preci e concordanti) ma anche - visto che si trattava di operazioni immobiliari - di aver preso come riferimento le quotazioni Omi. A tal proposito è stata richiamata la precedente sentenza n. 3197/18 in base alla quale l'Amministrazione finanziaria può fare ricorso anche a dette quotazioni, ai fini della valutazione del bene immobile, unitamente ad altri elementi indiziari di giudizio.