Le sezioni dei tribunali specializzate in materia di impresa sono competenti a provvedere sulla richiesta risarcitoria del creditore di una società di capitali, nei confronti degli amministratori e del liquidatore, per l’avvenuta cancellazione della società dal registro imprese, pur in presenza di un debito vantato dal creditore. Del tutto irrilevante, in tale contesto, che si tratti di crediti da lavoro. A fornire il principio è la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15822 depositata il 12 giugno 2019. IL FATTO La dipendente di una società chiedeva i danni agli amministratori e al liquidatore dell’azienda, per l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese pur in presenza del debito da lei vantato. Secondo la tesi dell’attrice, in sintesi, un liquidatore diligente avrebbe dovuto almeno chiedere ai soci l’esecuzione di finanziamenti al fine di estinguere i debiti sociali e inserire in bilancio il debito della ricorrente, mentre, nella specie, era stata data preferenza ad altri debiti. Il Tribunale riconosceva la legittimità dell’azione risarcitoria. La Corte di appello, invece, dichiarava innanzitutto nulla la decisione di primo grado per aver omesso di applicare le regole sul processo societario e sulla composizione collegiale. Nel merito, riteneva infondata la domanda per non aver provato un comportamento degli amministratori e del liquidatore idoneo a danneggiare l’attrice né che il suo debito potesse trovare soddisfazione nel patrimonio sociale al momento della liquidazione. Secondo la Corte di appello, la richiesta risarcitoria si era limitata a dedurre il mero inadempimento contrattuale della società, di per sé inidoneo a fondare la responsabilità di amministratori e liquidatore. Avverso tale decisione la creditrice ricorreva per Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema corte ha respinto il ricorso confermando la sentenza di appello. In merito alla competenza, i giudici di legittimità hanno affermato che le sezioni specializzate in materia di imprese, sono competenti anche in ordine alla domanda del creditore di una società di capitali volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l’avvenuta cancellazione della società dal registro imprese, pur in presenza del credito vantato dal creditore sociale. Irrilevante, in tale contesto, che si tratti di crediti da lavoro. Circa poi la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori, la Cassazione ha confermato un orientamento giurisprudenziale garantista. In particolare l’inadempimento contrattuale di una società non può, di per sé, implicare la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente. Ciò in quanto si tratta di una responsabilità extracontrattuale che postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli stessi amministratori. Tale responsabilità esclude quindi che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all’azione di responsabilità. Da evidenziare che il principio enunciato dalla Suprema corte, seppur non oggetto della sentenza, interessa anche le responsabilità dei sindaci i quali, di sovente, sono chiamati in causa con gli amministratori per non aver adeguatamente vigilato sul loro comportamento.