Via libera definitivo della Camera dell'articolo unico al disegno di legge di conversione del decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019), recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Dopo il visto della Corte dei Conti, il provvedimento verrà firmato dal Presidente della Repubblica e la legge di conversione potrà così essere sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Sospensioni del Codice dei contratti pubblici E’ stata operata una riscrittura del decreto Sblocca cantieri che ha portato alla sospensione sperimentale dell'efficacia di norme relative agli appalti pubblici e all’economia circolare. Tra le altre, vengono “sospese” (non trovano applicazione) fino al 31 dicembre 2020, a titolo sperimentale, tutta una serie di norme del Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016): - l’art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture; - l’art. 59, comma 1, quarto periodo, che fissa il divieto di "appalto integrato" (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; - l’art. 77, comma 3, quarto periodo, che riguarda l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 (rimane fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, già individuate dalle stazioni appaltanti). Entro il 30 novembre 2020, il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, così da poter valutare se mantenere o meno tale sospensione. Collegio consultivo tecnico Le parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, potranno nominare - sino a quando non entrerà in vigore il Regolamento unico di cui si parlerà più avanti - un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre 90 giorni dalla data dell’avvio. Il collegio consultivo tecnico avrà funzioni di assistenza per poter giungere a una rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. End-of-waste Al fine di perseguire l'efficacia dell'economia circolare è stato riformulato il comma 3 dell'art. 184-ter del TUA (D.Lgs. n. 152/2006) contenente la disciplina transitoria da applicare nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (End-of-waste). Contratti sottosoglia Vengono novellati gli articoli del Codice appalti che disciplinano i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (sottosoglia), con riferimento alle parti relative al calcolo del valore stimato degli appalti per gli appalti aggiudicati per lotti distinti nonché alla disciplina dell'anticipazione del prezzo all'appaltatore. Ulteriormente, vengono modificate: - le modalità di affidamento dei lavori "sottosoglia”; - la disciplina di dettaglio delle procedure per gli affidamenti "sottosoglia", delle indagini di mercato e della formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; - l'utilizzo del criterio del "minor prezzo" come alternativa sempre possibile all'OEPV per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia". Procedure negoziate L’ANCE ha valutato positivamente “il recupero di un’equilibrata disciplina delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria che, nel testo originario del provvedimento erano possibili solo fino all’importo di 200 mila euro”: adesso, il testo modificato del decreto Sblocca cantieri prevede nuovamente la possibilità di utilizzare tali procedure fino alla soglia del milione di euro, fissando un livello di concorrenza differenziato a seconda della fascia di importo in cui si inserisce il contratto. Appalto integrato In tema di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (appalto integrato), viene stabilito che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice appalti e del nuovo regolamento di attuazione del Codice: i requisiti devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti previsti come operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, invece, devono documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva qualora gli stessi requisiti non siano dimostrati dallo staff di progettazione. Sistema di qualificazione del contraente generale La qualificazione del contraente generale viene rimessa alla disciplina del regolamento di attuazione e non più tramite il sistema di qualificazione di cui alla disciplina previgente, che prevedeva l'attestazione del possesso dei requisiti mediante SOA. Inoltre, accanto all’abrogazione della norma che vedeva determinare le classifiche di qualificazione dall'ANAC, viene istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, che dovrà essere definito dal Regolamento unico, e gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Regolamento unico Una delle norme che è stata accolta con favore pressoché unanime è quella che prevede il ritorno a un Regolamento unico, in luogo dei continui richiami alle Linee Guida dell’ANAC. Tale Regolamento unico reca disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice come previsto dall'art. 216, comma 27-octies dello stesso Codice appalti. Tra l’altro, previa modifica del comma 5 dell'art. 31 del Codice appalti, il Regolamento unico di attuazione del Codice - in luogo delle linee guida emanate dall'ANAC - dovrà definire: - la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del Responsabile unico del procedimento (RUP), sui presupposti e sulle modalità di nomina, e sugli ulteriori requisiti di professionalità, rispetto a quanto disposto dal Codice Appalti in relazione alla complessità dei lavori; - l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Addio al massimo ribasso In tema di criteri di aggiudicazione, il provvedimento abbandonare definitivamente il criterio del massimo ribasso. L’ANCE, peraltro, ha sempre visto questo criterio come pericoloso, sia sotto il profilo della distorsione della concorrenza che sotto quello della qualità delle prestazioni. Offerta economicamente più vantaggiosa Un altro apprezzamento positivo se l’è guadagnata la modifica, al decreto Sblocca cantieri che, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ha portato al ripristino del limite del 30% al punteggio massimo attribuibile alla componente economica dell’offerta. Criteri di aggiudicazione dell'appalto Tra le modifiche apportate in tema di criteri di aggiudicazione si segnala l’inserimento di una nuova fattispecie tra quelle per cui si procede alla aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV: si tratta dei contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Altre modifiche riguardano le offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e in particolare si prevede: - l’applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale anche quando l'appalto non rivesta interesse transfrontaliero; - due distinte modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Cause di esclusione dalle gare Una ulteriore novità introdotta nel decreto Sblocca cantieri riguarda le cause di esclusione dalle gare. In questo caso è stata riformulata la durata dell’esclusione per le fattispecie previste al comma 5, dell’art. 80 del Codice Appalti: tra tali ipotesi, vi sono anche l’illecito professionale e le significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto. In questi casi il periodo di esclusione dalle gare sarà di 3 anni, a partire dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione oppure, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Controllo interno per le società E’ stata anticipata una previsione del Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che entrerà in vigore nell'agosto 2020. Infatti, l'art. 2 dello Sblocca cantieri sostituisce l'art. 110 del Codice Appalti relativo all’affidamento dei lavori a imprese soggette a procedura concorsuale: in particolare, vengono cambiati i parametri in base ai quali scatterà l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno (o del revisore) da parte delle Srl. Vengono così raddoppiati i parametri di attivo, ricavi e dipendenti ma, contestualmente, viene stabilito che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo si applichi se viene superato uno solo di questi parametri.