Un emendamento alla legge di conversione del decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) riscrive le regole degli affitti brevi disciplinati dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017. Cosa sono le locazioni brevi Rientrano nella definizione i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Alle locazioni brevi sono assimilati anche i contratti di sublocazione e i contratti di locazione conclusi dal comodatario, purché stipulati alle stesse condizioni (durata massima 30 giorni, servizi accessori, ecc.). Ritenuta del 21% anche per i soggetti non residenti La manovra correttiva 2017 (art. 4, D.L. n. 50/2017) ha posto in capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici l’obbligo di effettuare una ritenuta del 21%, da certificare ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, qualora incassino i canoni di locazione breve oppure intervengano nel pagamento degli stessi. Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 4, l’obbligo di applicazione della ritenuta riguarda anche i soggetti non residenti i quali sono tenuti ad adempiere tramite la stabile organizzazione in Italia ovvero, in assenza della stessa, mediante un rappresentante fiscale da nominare ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 600/1973. Le modifiche del decreto Crescita Intervenendo su tale disposizione, l’emendamento al decreto Crescita stabilisce che le piattaforme di intermediazione estere prive di un rappresentante fiscale in Italia sono ex lege solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento delle ritenute con il gruppo societario di appartenenza. L’emendamento consente inoltre l’acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati riguardanti le comunicazioni effettuate dai gestori delle strutture ricettive in conformità alle norme sulla pubblica sicurezza da utilizzare per l’analisi del rischio sulla corretta esecuzione degli adempimenti fiscali. Il trasferimento dei dati avverrà da parte del Ministero degli Interni in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva secondo modalità che verranno definite con un decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Crescita. In arrivo una nuova banca dati Al fine di tutelare gli interessi dei turisti e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, l’emendamento prevede l’istituzione, presso il Ministero delle Politiche agricole, forestali e del turismo di una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale. I relativi titolari, in particolare, dovranno dotarsi di un codice identificativo, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione del codice identificativo determinerà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.