L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a consulenza giuridica n. 17 del 20 giugno 2019 riguardante chiarimenti in materia di soggettività passiva IVA e di detrazione d’imposta nell’ambito delle operazioni di Merger Levereged Buy Out. La normativa esclude la commercialità, e dunque la soggettività passiva IVA, in capo a quelle società la cui attività consiste nel mero possesso di partecipazioni o quote sociali, obbligazioni o titoli similari non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico. Con la circolare n. 6/E del 2016 è stato chiarito che quando si è in presenza di una società veicolo, SPV, la cui attività consiste nella mera detenzione di partecipazioni, senza interferire nella gestione delle controllate, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA né alla medesima SPV né, successivamente alla fusione, alla Target. A diverse conclusioni, circa la detraibilità dell’IVA addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale. Nel caso in cui la società veicolo è appositamente costituita per l’acquisizione della Target (sostenendone i vari costi di acquisizione) e per essere incorporata nella Target medesima, in linea con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 6/E del 2016 deve ritenersi non detraibile l’IVA relativa ai servizi, acquistati dalla SPV, non potendosi riconoscere alla società veicolo la soggettività passiva ai fini IVA, in mancanza di prestazioni di servizi a valle tali da configurare un’interferenza diretta o indiretta da parte della medesima nella gestione della Target, così come rappresentata dalla giurisprudenza comunitaria. A differenti conclusioni circa la detraibilità dell’IVA si giungerebbe nel caso in cui la SPV non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività economica.