I soggetti che pongono in essere le operazioni elencate nell’art. 22, D.P.R. n. 633/1972 (attività di “Commercio al minuto e attività assimilate”) possono certificare i corrispettivi mediante rilascio di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale e sono esonerati dall’emissione della fattura. Tuttavia, quest’ultima è obbligatoria quando: - il cliente stesso ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: nel particolare contesto del commercio al minuto, il cliente dovrà richiederla al momento della consegna dei beni o al momento del pagamento del corrispettivo, se avviene prima della consegna; - il cliente è un imprenditore che acquista beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. L’art. 22, ultimo comma, del decreto IVA prevede, infatti, che “gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla”. Il problema ... Il cliente può richiedere all’esercente che effettua vendite al dettaglio l’emissione della fattura e, in linea di principio, l’esercente dovrebbe trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SdI) e rilasciarne al cliente copia analogica. Tuttavia, questa potrebbe non essere disponibile, considerato che l’esercente può avvalersi della facoltà, prevista per i primi sei mesi del 2019 (e confermata dal D.L. n. 119/2018 fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile) di trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione. Inoltre, con effetto dal 1° luglio, sarà possibile emettere la fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 11, D.L. n. 119/2018). Inoltre, l’operazione potrebbe rientrare nelle ipotesi per le quali è ammessa la fatturazione differita. Quando la copia analogica della fattura non è disponibile, occorre quindi individuare altre tipologie di documenti che l’esercente può rilasciare al cliente. ... e la soluzione Con le FAQ pubblicate il 21 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili indicazioni operative distinguendo le ipotesi di fatturazione immediata da quella differita. In caso di fattura immediata, l’esercente deve: - trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura e - rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (exart. 1199 c.c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/1972, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA. Come alternativa alla quietanza, può essere rilasciata al cliente una stampa della fattura (peraltro, come detto, difficilmente disponibile se la fattura elettronica sarà emessa entro il temine di liquidazione del mese) ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Infine - chiarisce l’Agenzia - resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale, vale a dire del “documento commerciale” nel caso in cui l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In tale ultimo caso, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà evidentemente scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri, come già indicato dalla circolare 11 ottobre 1996, n. 249/E. In sintesi In luogo della copia analogica della fattura (non disponibile), l’esercente può rilasciare: - una quietanza di pagamento, con rilevanza commerciale e non fiscale; - la ricevuta del POS, se il pagamento è avvenuto con mezzi elettronici; - il documento commerciale, emesso in sede di trasmissione telematica dei corrispettivi. Fatturazione differita Per quanto riguarda la fatturazione differita, gli esercenti devono emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una fattura differita ai sensi dell'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita deve essere scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi. Come compilare la e-fattura preceduta da scontrino/ricevuta Altro aspetto importante riguarda la compilazione della fattura elettronica (immediata o differita) quando preceduta dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, dal “documento commerciale”). Nel corpo della fattura elettronica devono essere riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta. In particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” del file Xml deve essere compilato come segue: - nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”); - nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.