Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta per le società aventi sede legale nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna), interessate da operazioni di aggregazione societaria realizzate mediante fusioni, scissioni o conferimenti di azienda. I requisiti È quanto previsto dall’articolo 44-bis del decreto crescita, che introduce un incentivo fiscale per «promuovere la crescita dell’Italia meridionale» rivolto alle aggregazioni di società (in particolar modo banche), per le quali non è stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o insolvenza. È richiesto che il soggetto risultante dalle aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni del Sud citate e che le aggregazioni riguardino società non legate tra loro da rapporti di controllo e siano deliberate dall’assemblea dei soci (o organo equivalente) entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. L’agevolazione Il beneficio consiste nella possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all’aggregazione e relative a perdite fiscali, eccedenze di Ace (Aiuto alla crescita economica) e perdite attese derivanti dalla prima adozione del principio contabile Ifrs 9 deducibili in decimi (articolo 1, comma 1067 legge n. 145/2018), in crediti di imposta per un ammontare fino a 500 milioni. Il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all’aggregazione; a questo scopo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall’aggregazione e, in via residuale, le imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all’aggregazione. Peraltro, anche in caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende le attività per imposte anticipate possono essere oggetto di conferimento. In questo caso, alle perdite fiscali e all’eccedenza Ace conferite si applicano le limitazioni al riporto previste in caso di fusione (limite del patrimonio netto e test di vitalità), riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società incorporante. La rateizzazione La trasformazione è condizionata all’esercizio, da parte della società risultante dall’aggregazione, dell’opzione per il mantenimento delle disposizioni sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito di imposta (articolo 11, comma 1, del Dl 59/2016). La trasformazione delle imposte anticipate in crediti d’imposta è ripartita in quattro rate: la prima, pari al 25%, decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall’aggregazione; per il restante 75%, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Le conseguenze Dal periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto l’aggregazione non sono ovviamente più utilizzabili le perdite fiscali, le eccedenze residue Ace ed i decimi residui delle perdite attese da prima applicazione da Ifrs 9, se relative ad attività per imposte anticipate trasformate.