In tema di residenza fiscale, l’art. 3 TUIR prevede che - per le persone residenti in Italia - l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi qui prodotti. Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. La normativa del TUIR dispone che sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. Per residenti in Italia si considerano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Le tre condizioni citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 203 del 2019. Convenzione Italia-Danimarca La Convenzione tra Italia e Danimarca per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 745/2002 ha precisato che, nel caso in cui una persona fisica sia residente di entrambi gli Stati contraenti, il contribuente è considerato residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine, laddove disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente: - ubicazione del centro degli interessi vitali, ossia la persona fisica che dispone di un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette; - dimora abituale, ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; - nazionalità della persona fisica; - quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.