Con la risposta a interpello n. 205 del 25 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune indicazioni in tema di detassazione dei premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale. Con D.M. 25 marzo 2016, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze ha disciplinato le modalità applicative. La normativa ha introdotto a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. I premi di risultato sono somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. I contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Quindi, solo al termine del periodo previsto dal contratto, c.d. periodo congruo o di maturazione del premio, deve essere verificato un incremento di produttività, redditività etc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito incrementale, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione.