Con il provvedimento prot. n. 216422 del 25 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’invio di nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato. L’Agenzia mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA. Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione o di rimediare ad eventuali errori od omissioni con il ravvedimento operoso. Dati contenuti nelle comunicazioni a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti; d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2018, in caso di compilazione del solo quadro VA. Il provvedimento indica le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere - anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni - informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Come regolarizzare I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2018 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.