Le professioni che effettuano prestazioni sanitarie alla persona, in quanto propongono trattamenti che vengono svolti allo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute, godono dell’esenzione IVA. In riferimento all’applicazione dell’aliquota IVA ai medicinali e ai dispositivi medici in funzione del loro utilizzo, la Corte di Giustizia Ue, nella Causa C-597/17 del 27 giugno 2019, rileva che non sarebbe prevista l’applicazione di aliquote diverse allorché essi siano forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica piuttosto che nell’ambito di interventi o trattamenti di natura estetica. La Corte dichiara però che una normativa nazionale può operare una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall’altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell’aliquota IVA ridotta applicabile ai primi. IL FATTO Alcuni chiropratici, osteopati, chirurghi plastici e determinate associazioni di categoria hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio, nei mesi di maggio e giugno del 2016, alcuni ricorsi diretti, segnatamente, all’annullamento dell’art. 110 della legge del 26 dicembre 2015 basandosi su un’asserita violazione dell’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112. Essi ritengono che l’art. 110 di tale legge sia incompatibile con detta disposizione poiché riserva, senza giustificazione ragionevole, l’esenzione dall’IVA che esso stesso prevede a coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata, status di cui, secondo il diritto belga, le professioni di chiropratico e di osteopata non beneficiano. In particolare, con riferimento ai ricorsi proposti dai chirurghi plastici, essi si basano segnatamente sul fatto che nel diritto belga esiste una differenza di trattamento ingiustificata tra i medicinali o i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi e trattamenti a carattere estetico e quelli forniti nell’ambito di interventi e trattamenti a carattere terapeutico, in quanto soltanto i secondi sarebbero assoggettati ad un’aliquota IVA ridotta. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue evidenzia che da un’interpretazione letterale dell’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112 deriva che una prestazione va esentata dall’IVA se soddisfa a due condizioni: - se costituisce una prestazione sanitaria alla persona; - se viene effettuata nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramedichequali definite dallo Stato membro interessato. Nella causa in esame risulta che coloro che esercitano le professioni di cui trattasi nel procedimento principale effettuano senz’altro prestazioni sanitarie alla persona, in quanto propongono trattamenti che vengono svolti allo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute. Gli Stati membri, al fine di garantire un’applicazione corretta e semplice dell’esenzione prevista all’art. 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, dispongono di un potere discrezionale per definire le professioni nel cui ambito lo svolgimento delle prestazioni sanitarie alla persona è esentato dall’IVA e, in particolare, per determinare quali qualifiche siano richieste per esercitare tali professioni. Tale potere discrezionale non è tuttavia illimitato, dato che gli Stati membri devono tenere conto, da una parte, dell’obiettivo perseguito da tale disposizione, che consiste nel garantire che l’esenzione si applichi esclusivamente alle prestazioni sanitarie alla persona, fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali, e, dall’altra, del principio di neutralità fiscale. Alla luce di quanto rilevato la Corte di Giustizia dichiara dunque che la normativa in esame non riserva l’applicazione dell’esenzione IVA prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato. In riferimento all’applicazione dell’aliquota IVA ai medicinali e ai dispositivi medici in funzione del loro utilizzo, la Corte rileva che la stessa non dovrebbe variare e quindi non sarebbe prevista l’applicazione di aliquote diverse allorché essi sono forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica piuttosto che nell’ambito di interventi o trattamenti di natura estetica. La Corte dichiara che una normativa nazionale può operare una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall’altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell’aliquota IVA ridotta applicabile ai primi.