Parte, finalmente, il processo tributario interamente telematico e obbligatorio. La scadenza ne accorcia ancora le distanze dagli altri due - civile e amministrativo - nei quali l’esperienza del digitale si è ormai radicata da tempo. La svolta chiama alle armi tutti gli operatori, parti, giudici e personale della segreteria, il cui collante comune è l’interesse al funzionamento di una moderna riforma di sistema. Il processo tributario telematico ha un iter di informatizzazione snello e apprezzabile, messo a punto dal Dipartimento della giustizia tributaria come segnalato al Forum Pa 2019. Qualche criticità rilevata iniziale non ha incrinato la positività della riforma, come provano i dati statistici. Secondo il rapporto sullo stato del contenzioso tributario elaborato dal Mef, dipartimento Finanze, nel primo trimestre 2019 circa il 62% degli atti processuali è già stato trasmesso alle Ctp telematicamente. E l’Avvocatura resta la categoria professionale che ha maggiormente partecipato alla sperimentazione del Processo telematico (2.651 utenti), seguita dai commercialisti (1.090). Dobbiamo auspicare, pertanto, che la rivoluzione digitale non debordi e non resti infiacchita come, purtroppo, è già capitato al processo amministrativo, nel quale ormai il decreto sicurezza ha definitivamente imposto per legge il deposito della copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Al di là del debutto di oggi, 1° luglio, pertanto, occorrerà che ognuno dia buona prova di sé e, soprattutto, abbia a mente che il processo telematico deve essere coniugato con il giusto processo, deve tendere al giusto processo, deve garantire il giusto processo. Recentemente, la Corte costituzionale (sentenza n. 75/2019) ha messo riparo a una disposizione definita irrazionale sul termine di perfezionamento della notifica telematica dell’atto processuale nel rito civile, qualificando la norma denunciata come inibizione dell’applicazione del sistema tecnologico-telematico. Il processo tributario telematico non risolverà ab imis e in toto le criticità del rapporto processuale ma è in grado di garantire delle certezze, le certezze derivanti dalla trasformazione del dato informativo in un numero. E’ auspicabile, sotto questo profilo, che il processo telematico consentirà di liberarci da questioni pregiudiziali che tanto e per tanto tempo hanno occupato i fascicoli, dalla ritualità delle notifiche alle modalità di collocazione della procura nell’atto. E’ altrettanto auspicabile che, nell’applicazione di alcuni istituti, come l’esercizio del potere di certificazione di conformità a carico dei difensori della parte privata e dei delegati della parte pubblica, l’assunzione della veste di pubblici ufficiali a ogni effetto non determini un pericoloso e arbitrario utilizzo improprio dei rilievi. Ciò va detto non senza rilevare l’inutile attribuzione della veste di pubblico ufficiale al difensore privato o al dipendente della parte pubblica, che neanche il legislatore del 1994, richiamato nell’articolo 16 del dl 119/2028, aveva immaginato. I presidi per impedire l’introduzione nel processo di atti impuri già esistono – il giudice ha l’obbligo di inviare gli atti al Pm e l’avvocato è sottoposto alle sanzioni disciplinari – e garantiscono l’agibilità del processo. Non resta che augurare a tutti buon lavoro.