L'onere di esporre i motivi specifici dell’impugnazione gravante sulle parti è assolto dall’Ufficio anche a mezzo del semplice rinvio alle motivazioni contenute nell’avviso di accertamento. Dunque, non vi è alcun obbligo di prendere posizione in merito alle contestazioni mosse dal contribuente nei confronti dell’atto impositivo, essendo sufficiente la mera riproposizione delle argomentazioni esposte in primo grado. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17758 depositata il 3 luglio 2019. IL FATTO L’Ufficio notificava ad un contribuente un avviso di accertamento a mezzo del quale veniva rettificato il reddito dell’impresa individuale dello stesso, disconoscendone i componenti negativi dichiarati. Veniva presentato ricorso, il quale era totalmente accolto dalla CTP che riteneva illegittimo l’atto impositivo e compensava le spese di lite. Il contribuente proponeva appello avverso tale ultima parte della decisione di primo grado, richiedendo la refusione delle spese legali del giudizio. Parallelamente l’Ufficio si costituiva presentando appello incidentale, con il quale ribadiva la fondatezza del recupero a tassazione, sostanzialmente limitandosi però a richiamare il contenuto dell’avviso di accertamento. La CTR dichiarava fondate le doglianze del contribuente, mentre rigettava le richieste dell’Amministrazione, giudicando violato l’art. 53 D.Lgs. 546/1992, atteso che non erano stati esposti i motivi specifici di impugnazione e non era stata presa posizione in ordine alle contestazioni formulate dal contribuente sin dal primo grado. L’Ufficio proponeva quindi ricorso in Cassazione, ritenendo illegittima l’interpretazione fornita dalla CTR sulla norma sopra richiamata in merito all’asserita assenza di specificità dei motivi di appello. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze dell’Ufficio, cassando con rinvio la pronuncia d’appello. Nel processo tributario è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica, prescritto dall’art. 53 D.Lgs. 546/1992, anche ove l’Amministrazione si limiti a ribadire e riproporre in sede di appello le medesime ragioni ed argomentazioni poste a base della legittimità del proprio operato esposte in primo grado, in quanto ritenute dalla stessa idonee a sostenere la legittimità della pretesa impositiva annullata dalla CTP. La CTR aveva dunque errato a rigettare l’appello incidentale spiegato solo perché l’Ufficio si era limitato a richiamare il contenuto dell’avviso di accertamento, senza quindi prendere posizione specifica in merito alle contestazioni formulate dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento. Peraltro, nella specie, l’Amministrazione non si era nemmeno limitata ad un mero e generico rinvio all’atto impositivo, avendo richiamato espressamente, nelle proprie controdeduzioni con appello incidentale, con riferimento al merito della pretesa erariale, le motivazioni dell’accertamento relative ad ogni specifico recupero effettuato, cioè gli elementi che avevano portato al parziale disconoscimento dei costi indicati nella dichiarazione del contribuente. Da qui il rinvio alla CTR affinchè valuti la fondatezza o meno dell’appello incidentale che aveva proposto l’Ufficio.