Le istanze di rottamazione già trasmesse in ritardo, rispetto alla scadenza del 30 aprile, non devono essere ripresentate. L’Ader le lavorerà come le nuove domande presentate per effetto della riapertura dei termini. Il chiarimento giunge dal comunicato stampa dell’Ader che accompagna la pubblicazione dei nuovi modelli DA – 2018 – R, da utilizzare ai fini della riproposizione della sanatoria. Ai sensi dell’articolo 16-bis del Dl 34/2019, convertito nella legge 58/2019, i carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017 possono essere definiti con la presentazione del nuovo modulo entro la fine di luglio. Non rientrano in questa nuova chance i carichi già inclusi nelle domande trasmesse entro la fine di aprile scorso che pertanto restano soggetti alle scadenze originarie (articolo 3 del Dl 119/2018). Sono inoltre escluse le partite costituenti risorse proprie Ue e l’Iva all’importazione. La nuova tempistica prevede che l’Ader liquidi le domande entro la fine di ottobre, comunicando gli importi da pagare. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, entro novembre prossimo, oppure per il 20% entro novembre e per la differenza in sedici rate di uguale importo, scadenti nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni dal 2020 al 2023. Se vi sono carichi derivanti dalla rottamazione bis, per i quali non è stata rispettata la scadenza del 7 dicembre, il pagamento può avvenire per il 20% entro novembre e per la differenza in quattro rate di pari importo nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021. Le istruzioni all’ultima modulistica confermano che se il debitore omette l’indicazione delle rate si considera scelta la rateazione massima, salva la facoltà del debitore di pagare tutto in unica soluzione. Il contenuto del modulo replica pressoché integralmente quello del modello DA – 2018. La domanda si presenta via pec, con allegata la copia del documento di identità del debitore, oppure on line, con l’apposita applicazione messa a disposizione dell’Ader, o ancora con presentazione diretta presso gli uffici locali dell’Ader. La nuova opportunità vale anche per il saldo e stralcio, in relazione al quale l’Ader ha appena pubblicato il modello SA – ST – R. A tale riguardo, si ricorda che possono beneficiare della sanatoria le sole persone fisiche in difficoltà economica che abbiano debiti per imposte dichiarate e non versate, nonché per contributi previdenziali non derivanti da accertamento, affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Sono ammessi i soggetti in possesso di un valore Isee non superiore a 20mila euro oppure per i quali penda una procedura di esdebitazione con liquidazione dei propri beni. Anche in questo caso la scadenza è il 31 luglio prossimo. Si ricorda che in caso di trasmissione del modello SA – ST – R da parte di persone fisiche, in assenza dei requisiti di legge, la domanda sarà trattata automaticamente come istanza di rottamazione ter. Le scadenze di pagamento sono rimaste le stesse della disciplina originaria.