Tra le più rilevanti novità del decreto crescita 2019, si segnala l’obbligo di comunicazione dei propri fornitori da parte di coloro che operano vendite a distanza attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. In particolare, la disposizione - nella sua versione originaria - prevedeva l’invio della comunicazione entro luglio 2019, secondo modalità previste in apposito documento dell’Agenzia delle Entrate non ancora pubblicato. Le novità introdotte dal decreto Crescita Con la direttiva 5 dicembre 2017, n. 2455 l’Unione europea, apportando una serie di modifiche alla direttiva IVA n. 2006/112/CE, è intervenuta in ordine al regime impositivo delle vendite nel settore del commercio elettronico e delle vendite a distanza di beni, forniti da uno Stato membro all’altro e da territori terzi o paesi terzi alla Comunità. In ragione della crescita esplosiva del commercio elettronico, infatti, si è manifestata la necessità di adattare alle nuove esigenze degli operatori le disposizioni contenute nelle precedenti direttive n. 2006/11/CE e n. 2009/132/CE, al fine di creare pari condizioni di concorrenza per le imprese e, al contempo, di proteggere il gettito fiscale degli Stati membri. In tale contesto normativo, il decreto Crescita, che ha previsto l’introduzione della dichiarazione in commento, si pone come obiettivo quello di migliorare la compliance ed evitare frodi in materia IVA, prevedendo importanti novità per quanto concerne il funzionamento delle vendite a distanza attraverso l’utilizzo di una piattaforma elettronica. La nuova disciplina, tuttavia, si differenzia dal D.L. n. 135 del 2018, intervenuto a suo tempo sulla materia, giacché quest’ultimo ha stabilito che il soggetto che facilita le vendite a distanza di alcune tipologie di prodotti elettronici, tramite piattaforme on line, si considera aver acquistato detti beni dai relativi fornitori e averli poi ceduti ai consumatori finali, con conseguente assolvimento degli obblighi IVA e di conservazione della relativa documentazione. Il decreto Crescita rinvia l’entrata in vigore dell’art. 11 bis, D.L. n. 135 del 2018, al 1° gennaio 2021 e, allo stesso tempo, stabilisce che le piattaforme debbano trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle vendite a distanza. Soltanto nell’ipotesi in cui i gestori di market place omettano di trasmettere i dati, o li trasmettano in modo incompleto, saranno considerati responsabili dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza, a meno che dimostrino che l’imposta è stata assolta dal fornitore. In attesa dell’entrata in vigore della normativa definitiva prevista per il 2021, dunque, le piattaforme assumeranno il ruolo di “debitore d’imposta” soltanto per le vendite a distanza in relazione alle quali risulteranno verificate le condizioni ora richiamate (omessa o incompleta comunicazione dei dati e mancata dimostrazione che l’imposta è stata assolta da parte del fornitore). Come funziona la nuova comunicazione IVA Secondo l’art. 13 del decreto Crescita, il nuovo obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i soggetti passivi IVA che utilizzano una piattaforma digitale che può essere: - mercato virtuale; - portale o sito; - altri mezzi simili. La norma prevede, infatti che chi effettua tramite un’interfaccia elettronica vendite a distanza sia obbligato a trasmettere per ogni fornitore una serie di dati obbligatori. L’obbligo di comunicazione riguarda vendita di beni tramite piattaforme digitali ossia le vendite a distanza di beni effettuate da soggetti passivi IVA tramite piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni precedentemente importati o all’interno della Comunità europea. I dati da inviare all’Agenzia delle Entrate I soggetti passivi IVA, obbligati all’adempimento in oggetto, dovranno indicare per via telematica all’Agenzia delle entrate i seguenti dati obbligatori dei propri fornitori: - la denominazione, la residenza o il domicilio; - la posta elettronica certificata; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Durante l’iter parlamentare il testo dell’art. 13 è stato modificato, prevedendo la comunicazione, oltre ai dati elencati, anche del codice identificativo fiscale, ove esistente. Le modalità di trasmissione della comunicazione saranno rese note attraverso apposito provvedimento dell’Amministrazione finanziaria. I termini di comunicazione La versione originaria del decreto crescita prevedeva che la comunicazione dovesse essere fatta trimestralmente a partire da luglio 2019. In sede di conversione, tuttavia, il decreto Crescita è stato modificato ed è stata cancellata la scadenza di luglio, senza, tuttavia, inserire nessuna data precisa per il primo adempimento.