Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti da aziende attive del settore privato non agricolo richiedono gli ANF direttamente all’INPS in modalità telematica e non più al datore di lavoro. Si fornisce di seguito un approfondimento sulle modalità di richiesta degli assegni per il nucleo familiare in via telematica, con relative scadenze, e un focus sulla liquidazione degli ANF. Richiesta degli assegni Soggetti Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti da aziende attive del settore privato non agricolo richiedono gli ANF direttamente all’INPS in modalità telematica e non più al datore di lavoro. Nel periodo 1° aprile 2019-30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Il conguaglio in UniEmens degli importi richiesti in modalità cartacea deve avvenire al più tardi con la denuncia UniEmens relativa a giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua a essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo. L'ANF è una prestazione a carico dell'INPS, generalmente anticipata dal datore di lavoro, finalizzata a integrare la retribuzione quando il reddito dei componenti del nucleo familiare scende sotto un limite prestabilito annualmente. In sintesi Soggetti interessati Lavoratori subordinati e parasubordinati anche presso p.a., compresi apprendisti e soci di cooperative, per i quali il reddito del nucleo familiare di appartenenza è costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o pensione. L’ANF è pagato direttamente dall’INPS (previa richiesta presentata in via telematica all’Istituto) se il richiedente è: addetto ai servizi domestici; iscritto alla Gestione Separata; operaio agricolo dipendente a tempo determinato; lavoratore di ditte cessate o fallite; beneficiario di altre prestazioni previdenziali. Precondizioni - Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in corso - Presenza di un nucleo familiare (nel nucleo familiare sono ricompresi anche i soggetti uniti civilmente) - Rispetto dei limiti reddito - Somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, uguale o superiore al 70% del reddito familiare - Mancanza di altro ANF o altro trattamento di famiglia - Domanda di autorizzazione all’ANF (da presentare a cura del lavoratore in via telematica sul portale INPS) nei seguenti casi: richiesta di inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero); possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali); richiesta di applicazione dell’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro). Flusso di lavoro Nei casi in cui l’assegno è anticipato dal datore di lavoro in busta paga, quest’ultimo: 1) fino al 31 marzo 2019, riceve dal lavoratore domanda di assegno (mod ANF/dip - SR16) annualmente o in occasione di variazioni della composizione del nucleo o del reddito familiare (in casi particolari, alla domanda ANF/DIP è allegato il modello di autorizzazione ANF 43, rilasciato al lavoratore dall’INPS a seguito della domanda di autorizzazione agli ANF presentata); dal 1° aprile 2019, verifica l’importo teorico calcolato dall’INPS a seguito della domanda presentata in via telematica all’Istituto direttamente dal lavoratore con la procedura ANF/DIP (oppure tramite Patronati, datori di lavoro e professionisti abilitati); tale importo è reso disponibile sul portale dell’Istituto attraverso una specifica utility presente nel Cassetto Previdenziale Aziendale, previa indicazione da parte del datore di lavoro del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano; per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI), la domanda continua a essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo; 2) verifica i presupposti per il diritto all'assegno; 3) determina l'importo in relazione alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento e provvede ad anticiparlo al lavoratore unitamente alla retribuzione mensile; 4) conguaglia la prestazione erogata in UniEmens. Per le richieste presentate in modalità cartacea al datore di lavoro, il conguaglio è ammesso entro e non oltre la denuncia UniEmens relativa a giugno 2019. A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è possibile effettuare conguagli solo per ANF richiesti con le nuove modalità telematiche e occorre compilare il nuovo elemento “InfoAggCausaliContr”. Termini e scadenze Presentazione domanda di ANF Entro il 30 giugno di ogni anno, con validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. La presentazione in modalità cartacea al datore di lavoro è ammessa entro e non oltre il 31 marzo 2019 e resta valida fino al 30 giugno 2019. A partire dal 1 aprile 2019 la presentazione si effettua direttamente all’INPS in via telematica. Presentazione domanda in caso di variazioni della composizione del nucleo familiare Entro 30 giorni dalla variazione. La presentazione in modalità cartacea al datore di lavoro è ammessa entro e non oltre il 31 marzo 2019. Dal 1 aprile 2019 il lavoratore interessato deve presentare la domanda di variazione esclusivamente in modalità telematica. Conguaglio in Uniemens degli importi richiesti in modalità cartacea Entro e non oltre il 31 luglio 2019 (termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa a giugno 2019). Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. Presentazione della richiesta di pagamento diretto all’INPS in via telematica: entro 1 anno, a pena di prescrizione. Sanzioni - Dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF: salvo reato, sanzione amministrativa da € 413 a € 2.478; - Violazione dell'obbligo di denunciare al datore di lavoro ogni variazione dello stato di famiglia: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (in caso di rapporti plurimi); - Violazione dell'obbligo di indicare al datore di lavoro presso il quale viene prestata attività secondaria, il datore di lavoro presso la quale viene prestata l'attività principale: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta; - Violazione dell'obbligo di fornire all'INPS le notizie e i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari: sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, diffidabile con pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale. Liquidazione degli assegni Soggetti Il datore di lavoro che riceva richiesta di ANF deve anticipare la prestazione a carico INPS. Dal 1 aprile 2019 le nuove domande ANF non possono più essere presentate al datore di lavoro in modalità cartacea, ma in modalità esclusivamente telematica all’INPS. Misura dell'assegno L'assegno è liquidato in misura intera quando viene realizzata una prestazione lavorativa minima pari a 104 ore per gli operai e 130 ore per gli impiegati con periodo di paga mensile, da riproporzionare in caso di periodi di paga frazionati. L'importo dell'assegno è calcolato sulla base di tabelle INPS rideterminate anno per anno (dall’1 aprile 2019 l’importo è calcolato direttamente dall’INPS), in relazione al rapporto tra: - il reddito complessivo fiscalmente imponibile del nucleo familiare del lavoratore (esclusi TFR, rendite INAIL e indennità di accompagnamento); - e il numero dei componenti del nucleo familiare (inclusi i soggetti che hanno stipulato un’unione civile). In sintesi Soggetti beneficiari - Lavoratori dipendenti: l'assegno è erogato mensilmente in relazione alle ore di lavoro prestate alle dipendenze del datore di lavoro, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni; - Lavoratori a domicilio: l'assegno è corrisposto in relazione al lavoro effettivamente svolto, per un rapporto di 6 giorni ogni 7 giorni di commessa, per un massimo di 26 giorni mensili; - Lavoratori part-time: se l'orario di lavoro è pari ad almeno 24 ore settimanali (anche se prestate presso più datori di lavoro) l'assegno spetta in misura intera; se l'orario di lavoro è inferiore a 24 ore settimanali, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di prestazione effettiva, a prescindere dal numero delle ore lavorate nella giornata. Precondizioni - Richiesta di erogazione di ANF da parte dell'avente diritto (fino al 31 marzo la domanda è presentata al datore di lavoro in modalità cartacea; dal 1° aprile direttamente all’INPS in modalità telematica); - Autorizzazione INPS nei casi particolari previsti dalla legge. Flusso di lavoro Per le richieste pervenute in via telematica all’INPS a partire dal 1° aprile 2019, il datore di lavoro deve: 1) verificare l’importo teorico calcolato dall’INPS a seguito della domanda del lavoratore, reso disponibile sul portale dell’Istituto attraverso la specifica utility presente nel Cassetto Previdenziale Aziendale, previa indicazione da parte del datore di lavoro del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano; 2) determinare l'importo ANF effettivamente spettante per ciascun mese, sulla base delle ore di lavoro svolte; 3) anticipare l'importo al lavoratore unitamente alla retribuzione mensile; 4) effettuare il conguaglio in UNIEMENS degli importi anticipati, compilando il nuovo elemento “InfoAggCausaliContrib; 5) registrare sul LUL gli ANF corrisposti. Per le richieste di ANF pervenute direttamente al datore di lavoro in modalità cartacea (mod. ANF/DIP) fino al 31 marzo 2019, il datore di lavoro deve: 1) verificare la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ANF; 2) determinare l'importo ANF spettante; 3) provvedere ad anticipare l'importo al lavoratore unitamente alla retribuzione mensile; 4) effettuare il conguaglio in UNIEMENS degli importi anticipati (entro e non oltre la denuncia Uniemens relativa a giugno 2019); 5) registrare sul LUL gli ANF corrisposti. Termini e scadenze Conguaglio in UniEmens degli importi richiesti in modalità cartacea Entro e non oltre il 31 luglio 2019 (termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa a giugno 2019). Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche. Sanzioni - Omessa o ritardata corresponsione dell'ANF al lavoratore: sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro (da 1.500 a 9.000 euro se riferita a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi; da 3.000 a 15.000 euro se riferita a più di 10 lavoratori o a un periodo superiore a 12 mesi); - Violazione dell'obbligo di registrare sul LUL gli assegni familiari corrisposti: sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, diffidabile con pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale.