Nessun obbligo di estendere la particolare indennità di maneggio bagagli prevista per il personale addetto al trasporto extraurbano anche agli altri dipendenti, autisti ed amministrativi, impiegati nel trasporto locale. La Corte di Cassazione, sentenza n. 18694 dell'11 luglio 2019, ha così respinto il ricorso di 11 dipendenti della società per azioni a partecipazione pubblica Start - costituita nel '98 a seguito di conferimento delle aziende di trasporto della vallata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno - che chiedevano il riconoscimento dell'emolumento aggiuntivo di 100 euro l'anno. Delle tre aziende confluite nella Spa, Ams, Sauc e Cotravat, infatti, soltanto quest'ultima copriva tratte extraurbane per le quali era stata riconosciuta la speciale indennità di trasporto bagagli, poi conservata, ex 2112 del c.c. (che regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda) anche a seguito dell'incorporazione del consorzio in Start. Del resto, conclude la Corte, nel rapporto di impiego privato non vige il principio della parità di trattamento retributivo.