L'agevolazione fiscale relativa al versamento dimezzato dell'Ires si applica esclusivamente agli enti ospedalieri e non anche alle Asl. A chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18606 dell'11 luglio 2019. IL FATTO Alla base del provvedimento una Asl bolognese che aveva richiesto il rimborso di 475mila euro, somma corrispondente al 50% delle somme versate a titolo di Ires per gli anni 2002 e 2003. L'azienda sanitaria aveva invocato l'applicazione dell'articolo 6 del Dpr 601/1973 in favore degli enti ospedalieri, sulla base della continuità tra i richiamati enti e le Asl a seguito della riforma del 1992. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I Supremi giudici hanno ricordato come la richiesta non potesse essere accolta alla luce di una corposa giurisprudenza secondo cui le aziende sanitarie locali non possono essere ricomprese tra gli enti ospedalieri beneficiari dell'agevolazione visto che le stesse svolgono compiti che vanno al di là di questa attività specifica e perché hanno personalità giuridica pubblica ma autonomia imprenditoriale. Nella motivazione della sentenza si legge che l'agevolazione della riduzione alla metà dell'Irpeg sancita per gli enti ospedalieri dall'articolo 6, comma 1 lettera a) del Dpr 601/1973, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva alle aziende sanitarie locali che si sono sostituite per effetto del Dlgs 502/1992, non potendo esse equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già svolte da questi ultimi i quali peraltro hanno mantenuto una loro autonomia. Accolto in definitiva il ricorso delle Entrate e bocciata la richiesta dell'Asl.