Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 67/E dell'11 luglio 2019 Le eccedenze di interessi passivi possono essere trasferite al consolidato fiscale pur in presenza di perdite pregresse ante-consolidato in tutti i casi in cui tale trasferimento non comporti – di fatto – un aggiramento del divieto di trasferimento alla fiscal unit delle perdite fiscali pregresse. Il chiarimento arriva dalla risoluzione n. 67/E dell'11 luglio 2019, con cui le Entrate rettificano in parte il precedente orientamento espresso nella circolare 19/E del 2009. In quella sede, infatti, era stato analizzato il caso in cui la società consolidata che presenta un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili (maturati nel consolidato e quindi utilizzabili nell'ambito del gruppo) abbia delle perdite fiscali anteriori all'ingresso nel regime e, pertanto, non trasferibili alla fiscal unit (articolo 118, comma 2, del Tuir). In tale ipotesi le Entrate avevano ritenuto che l'eccedenza di interessi passivi netti (indeducibile su base individuale), che in altri casi potrebbe essere utilizzata a livello di fiscal unit utilizzando il Rol “capiente” di altro soggetto partecipante «può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili». Con la risoluzione in commento, viene chiarito che tale conclusione non costituisce espressione di un principio generale, ma va circoscritta ai soli casi in cui la società partecipante al consolidato con eccedenze di interessi abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio imponibile di periodo. Soltanto al ricorrere di tale condizione, infatti, la compensazione tra gli interessi passivi indeducibili della società consolidata (che ha utilizzato perdite fiscali ante consolidato) con il Rol eccedente di altre società del gruppo può comportare il trasferimento alla fiscal unit di perdite anteriori all'esercizio dell'opzione. Il rischio di aggirare il divieto di utilizzo delle perdite ante consolidato non si verifica, invece, nel caso in cui la società consolidata consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio a zero. In questi casi, la risoluzione chiarisce che la consolidata può trasferire al consolidato sia l'eventuale perdita fiscale di periodo che gli interessi passivi indeducibili Ma anche nel caso in cui la società consolidata consegua un imponibile positivo il divieto di trasferire le eccedenze di interessi (in presenza di perdite ante opzione) non va inteso in senso assoluto, ma solo nei limiti dell'ammontare delle perdite effettivamente scomputate dalla società consolidata dal proprio imponibile di periodo. È pertanto necessario (ma anche sufficiente) sottrarre dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato l’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del risultato individuale di periodo. La differenza potrà essere trasferita alla fiscal unit.