Oltre alle misure più note, come la rottamazione delle imposte locali e gli incentivi alle PMI, nel decreto Crescita è stata inserita una norma sul regime forfetario che, in qualche modo, va a sanare quella che poteva essere considerata una anomalia normativa. Regime forfetario: le modifiche nel decreto Crescita Il regime fiscale agevolato, che concede la possibilità di usufruire di un’imposta sostitutiva unica al 15% per ricavi o compensi fino a 65.000 euro indipendentemente dal tipo di attività svolta, viene nuovamente aggiornato dopo le modifiche apportate con la legge di Bilancio. Con la legge di Bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori limiti di accesso legati al costo del personale che non doveva più rispettare la soglia di 5.000 euro relativa alle spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori. I contribuenti in regime forfettario che hanno assunto dipendenti dal 2019 non sono stati obbligati, fino ad ora, ad operare le ritenute fiscali sugli stipendi corrisposti in quanto, per legge, i forfetari non sono stati considerati sostituti d’imposta. Questa norma, senza le modifiche apportate dal decreto Crescita, avrebbe obbligato successivamente i dipendenti a presentare una dichiarazione dei redditi quasi sicuramente a debito mettendo loro nelle condizioni di fare i conti con tasse e imposte autonomamente. Forfetari sostituti d’imposta L’art. 6, D.L. n. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, prevede l’obbligo per le imprese in regime forfetario che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati. La norma contenuta nel decreto Crescita interviene sulla disciplina del regime forfetario, previsto in favore di imprenditori e professionisti che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, al fine di estendere a detti soggetti l’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Questi contribuenti assumeranno quindi il ruolo di sostituti di imposta con gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Obbligo di ritenuta alla fonte La novità ha valenza retroattiva: ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2019, i datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfetario dovranno operare e versare tramite il modello F24 le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato corrisposti. L’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente al 1° maggio 2019, data di entrata in vigore del decreto Crescita, è trattenuto sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a tale data in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di legge (art. 8, D.P.R. n. 602/1973) allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l’impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019. I soggetti che hanno optato per il regime forfetario saranno quindi obbligati ad applicare la ritenuta fiscale sulle somme corrisposte ai dipendenti e a versarla in qualità di sostituto d’imposta al fisco per conto del dipendente come pagamento delle imposte dovute. In pratica, chi è in regime forfetario è tenuto ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Va ricordato che il TUIR (art. 50) indica che si considerano assimilate ai redditi di lavoro dipendente, tra l’altro, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Per le altre tipologie di redditi (lavoro autonomo occasionale o professionale, redditi di agenzia e altri) continuerà ad applicarsi il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento. Si ricorda che comunque permane l’obbligo per il contribuente forfetario di indicare nel modello Redditi PF (quadro RS) il codice fiscale del percettore dei redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte. Già dal mese di maggio 2019 dunque i datori di lavoro che beneficiano del regime forfetario dovranno fare i conti con un adempimento in più. Semplificazione degli obblighi informativi Un’altra modifica apportata dal decreto Crescita legge e approvata alla Camera stabilisce che al contribuente che intende avvalersi del regime forfetario non possano, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. L’art. 6-bis, relativo agli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti che intendono accedere al regime forfetario prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. La disposizione - che riproduce il contenuto dell’art. 3 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali - è in linea con quanto è stato disposto dalla legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2015 in merito agli oneri informativi a carico dei contribuenti che beneficiano del regime forfetario. La legge di Stabilità 2015 escludeva i forfettari dall’applicazione degli studi di settore (ora ISA - Indici di affidabilità fiscale), stabilendo allo stesso tempo che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente l’approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi fossero individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfettario, specifici obblighi informativi sull’attività svolta.