Lo “scivolo” dei 5 anni introdotto dal DL Crescita, divenuto legge lo scorso 27 giugno, fa parte delle previsioni contenute nel nuovo contratto di espansione, che andrà a sostituire quello di solidarietà espansiva esistente, e avrà come platea interessata quella delle grandi imprese che possono contare su un organico superiore a 1.000 unità e che intendono avviare processi di rinnovamento tecnologico, reindustrializzazione e riorganizzazione. La misura in esame viene introdotta in via sperimentale per il biennio 2019 e 2020. In aggiunta allo scivolo quinquennale, è prevista anche la possibilità di ridurre l’orario per i dipendenti non coinvolti direttamente e, quindi, agevolare l’assunzione di nuovi lavoratori. I nuovi contratti di espansione Le grandi imprese che saranno interessate nel prossimo biennio ad avviare contratti di espansione, come definiti dal DL Crescita, avranno la possibilità di dare avvio ad una procedura di consultazione finalizzata a stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali. Il contratto di espansione avrà natura gestionale e dovrà obbligatoriamente indicare: - il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; - la programmazione temporale delle assunzioni; - l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante; - relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori a cui mancano ancora 5 anni per andare in pensione, per i quali è prevista l'uscita anticipata dal lavoro. I requisiti per poter beneficiare dello scivolo pensionistico La norma sui contratti di espansione per i lavoratori più anziani prevede la possibilità di accedere a pensione per i lavoratori a cui mancano non più di 60 mesi (5 anni) per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno maturato il requisito minimo contributivo richiesto, pari a 20 anni di contribuzione. Grazie ai nuovi contratti di espansione e allo scivolo quinquennale, avranno, quindi, la possibilità di andare in pensione i lavoratori: - a cui mancano ancora 5 anni per conseguire il relativo diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; - che abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto di almeno 20 anni di contributi. Coloro che non potranno beneficiare dello scivolo perché non in possesso di uno o di entrambi i requisiti di cui sopra, avranno, però, la possibilità di richiedere una riduzione dell’orario di lavoro rispettando il limite massimo del 30%. La decisione finale relativa all’accettazione dello scivolo o della riduzione dell’orario di lavoro, in ogni caso, spetta ai lavoratori stessi che, come previsto dalla norma, dovranno accettare con un consenso esplicito e per iscritto, le condizioni che saranno contenute nell’ambito di accordi di non opposizione. Quanto spetta ai lavoratori che accettano lo scivolo I datori di lavoro, che rientrino nella platea di coloro che hanno i requisiti per usufruire dello scivolo pensionistico quinquennale per i lavoratori più anziani a fronte dell’assunzione di nuovi dipendenti, sono tenuti a riconoscere ai dipendenti, a fronte della risoluzione del rapporto e per tutto il periodo dello scivolo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, eventualmente comprensiva dell'indennità di disoccupazione NASpI qualora sia spettante, che risulta commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Nel caso in cui, il lavoratore maturi prima il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne fino al 31.12.2026), rispetto a quello per la pensione di vecchiaia (67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per entrambi i sessi fino al 31.12.2022), il datore di lavoro sarà tenuto anche al versamento dei contributi previdenziali utili per conseguire il diritto, con l’eccezione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’onere dello scivolo quinquennale, quindi, di norma viene sostenuto dal datore di lavoro, il quale potrà, però, anche far ricorso a fondi di solidarietà già costituiti o in corso di costituzione senza che sia necessario apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti di questi ultimi.