Agenzia delle Entrate - Risposta n. 238 del 15 luglio 2019 Con la risposta a interpello n. 238 del 15 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in ordine ai contributi in conto esercizio. Con riguardo alla contabilità degli Atenei, occorre tenere presente il decreto interministeriale MIUR-MEF 14 gennaio 2014, n. 19: il provvedimento analizza le poste di bilancio più significative per il settore universitario e, per quanto non espressamente in esso previsto, rimanda alle disposizioni del Codice civile nonché ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC. A tale quadro normativo, devono adeguarsi le Università, anche quelle non statali. Ai fini IRES I contributi in conto esercizio si suddividono in due categorie: - contributi concessi in base a contratto, considerati ricavi; - contributi concessi in base a norma di legge, sia da parte dello Stato e altri Enti pubblici, sia da parte di enti o soggetti privati, inquadrabili tra i ricavi se qualificabili contributi in conto esercizio. Si prevede sempre nel TUIR una fattispecie residuale specificando che i contributi diversi da quelli sopra indicati e da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili sono considerati sopravvenienze attive e concorrono a formare il reddito o interamente nell'esercizio in cui sono stati incassati o, in quote costanti, in questo e negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. Ai fini dell’imponibilità del contributo, rileva, comunque, la circostanza che la sua erogazione risponde, in ogni caso, ad un interesse riconosciuto meritevole di tutela in base alla disciplina normativa applicabile agli atenei, che intende assicurare alla Facoltà istante la possibilità di svolgere l’attività di insegnamento in condizioni di equilibrio di bilancio. Ai fini IRAP Per quanto riguarda il trattamento IRAP dei contributi spettanti per legge, si sancisce la rilevanza dei contributi ai fini della formazione del valore della produzione “fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili”.