La dichiarazione integrativa, che si salda con l’originaria dichiarazione presentata, e l’istanza di rimborso, nel caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, lambiscono piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione e contribuente. Esse costituiscono due opzioni concorrenti, e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso). Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19002 del 16 luglio 2019. IL FATTO Una S.r.l. in liquidazione, a seguito di risposta ad interpello presentato all’Ufficio, considerava imponibile ai fini IRAP una plusvalenza e deducibili i costi sostenuti. Ne derivava, di conseguenza, un minor debito di imposta per il quale richiedeva il rimborso. L’Agenzia opponeva il silenzio rifiuto che era impugnato. La CTP accoglieva il ricorso ordinando il rimborso. La sentenza era riformata in appello. I giudici del gravame, infatti, accoglievano le doglianze dell’Ufficio fondando la decisione su un’asserita mancanza di presupposti per la presentazione di una domanda di rimborso, in quanto la società non aveva presentato alcuna dichiarazione integrativa. La società ricorreva per cassazione contestando che il contribuente fosse costretto - in caso di errori a sé sfavorevoli - a presentare una dichiarazione integrativa, entro il ristretto termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, senza potersi invece avvalere del rimedio dell’istanza di rimborso. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici di legittimità, richiamando l’orientamento maturato e ormai radicato sul punto, consolidato sulla scia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13378/2016), evidenziano che il diverso campo di applicazione delle norme in materia di accertamento rispetto a quelle relative alla riscossione comporta la necessaria distinzione tra la dichiarazione integrativa e il diritto al rimborso. D’altra parte, l’introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 nell’interpretazione della Suprema Corte, non è stata accompagnata da alcuna modifica dello specifico regime dei rimborsi e la stessa lettera della norma non è per nulla incompatibile con l’autonomia del suddetto regime. Di conseguenza, ove il contribuente opti per la presentazione dell’istanza di rimborso, verrà introdotto un autonomo procedimento amministrativo del tutto distinto dall’attività di controllo automatizzato formale e in rettifica originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale. Nella specie, la CTR aveva commesso un errore giuridico disconoscendo il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso ed affermando che l’unico rimedio astrattamente esperibile potesse essere la dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo. Il contribuente, invece, aveva due opzioni concorrenti, offerte dall’ordinamento tributario, e non incompatibili tra loro.