Agenzia delle Dogane - Prot. n. 73328/RU del 12 luglio 2019 L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. n. 73328/RU del 12 luglio 2019 quanto ai chiarimenti in merito alle autofatture e l’estrazione dei beni dai depositi IVA. Dal primo gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Con l’introduzione di tale obbligo sono stati richiesti chiarimenti circa il trattamento delle autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA, cui ha risposto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n.104 del 9 aprile 2019. I depositi IVA e l’estrazione dei beni dagli stessi non si sottraggono alle regole generali in materia di fatturazione elettronica e pertanto permane l’obbligo di emissione in tale modalità con esclusione di obbligatorietà per i rapporti con soggetti non residenti o stabiliti in Italia i quali possono procedervi su base volontaria. In particolare, i beni introdotti in libera pratica in un deposito IVA non sono soggetti ad imposta, mentre l’estrazione, anche qualora venisse effettuata dallo stesso soggetto che li ha introdotti, ne comporta l’assolvimento mediante annotazione nel registro, di una autofattura. Nella normalità dei casi, la predetta autofattura è un mero documento integrativo che il soggetto passivo stabilito in Italia deve emettere al fine di assolvere al debito d’imposta, quando l’operazione rilevante ai fini IVA è effettuata da un soggetto non residente. In questi casi, il documento e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio. Tuttavia, in talune ipotesi, non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto, in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili e l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. In questa circostanza, l’autofattura deve seguire le regole generali e dovrà pertanto essere elettronica tramite il Sistema di Interscambio.