Agenzia delle Entrate - Risposta n. 259 del 17 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 259 del 17 luglio 2019 riguardante la rideterminazione del costo o valore di acquisto di terreni. La legge Finanziaria per il 2002 ha consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto a quella data. Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva è stato più volte modificato con disposizioni successive che hanno variato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei necessari adempimenti, da ultimo è stata prorogata la possibilità di rideterminazione di tali valori alla data del 1° gennaio 2019, mediante la redazione di perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati da effettuare entro la data del 30 giugno 2019. Coloro che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, o dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostituiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Con alcuni documenti di prassi è stato chiarito che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può nuovamente rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Il contribuente può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’importo di quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, ferma restando, in alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, la possibilità per il contribuente di presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva in precedenza pagata. È ammissibile la possibilità di procedere alla rivalutazione solo di una parte delle aree, a condizione che nella perizia giurata il terreno stimato sia individuato con esattezza in modo che sia facilmente riscontrabile la corrispondenza tra l’area rivalutata ed il valore indicato nella perizia. Ne consegue che non costituisce elemento ostativo alla possibilità di procedere ad una successiva rideterminazione la circostanza che quest’ultima interesserà solo una parte del terreno oggetto della precedente rivalutazione.