Agenzia delle Entrate - Risposta n. 260 del 17 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 260 del 17 luglio 2019 riguardante l’applicabilità dell’aliquota IVA al 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di fabbricati “Tupini”. La legge n. 408 del 1949 riguarda edifici che, unitariamente considerati, hanno immobili destinati prevalentemente ad abitazioni: almeno il 51 per cento della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25 per cento della stessa superficie destinato a negozi. Laddove tale rapporto non sia rispettato, l’edificio non può considerarsi “Tupini”. Alla costruzione di un fabbricato “Tupini” si applica l’aliquota IVA del 10 per cento, secondo cui detta aliquota ridotta è applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione. Nello specifico è stato chiarito che il contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato “Tupini”, composto da case di abitazione e da immobili strumentali, commesso da un soggetto che non lo realizza per destinarlo alla successiva rivendita, deve essere soggetto ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento. In questo caso il contratto di appalto ha ad oggetto la costruzione di un intero immobile, unitariamente considerato, come fabbricato “Tupini”, e, dunque, non si è in presenza di prestazioni diverse ognuna delle quali soggetta ad aliquote differenti, per cui deve essere applicata l’aliquota IVA del 10 per cento, ancorché nel contratto di appalto siano indicati corrispettivi distinti per ogni unità immobiliare con destinazione diversa.