Agenzia delle Entrate - Risposta n. 273 del 18 luglio 2019 Con la risposta n. 273 del 18 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di reddito di lavoro dipendente. Il TUIR elenca tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che, in tutto o in parte, sono esclusi dal reddito imponibile, in deroga al principio generale dell'onnicomprensività sancito dall'art. 51 (per cui tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente). Affinché, però, tali utilità non generino reddito imponibile in capo al lavoratore è necessario che i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione “alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nell’art. 51 TUIR ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ossia costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. Pertanto, è stato ulteriormente chiarito che l’espressione “categorie di dipendenti”, utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile - dirigenti, operai, etc. - bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo - ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte etc. - o ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste. La disposizione infatti presenta una formulazione piuttosto ampia, tale da ricomprendere tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura, di natura pubblica o privata, che li eroga e a prescindere dalla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della detrazione delle spese di istruzione. Ad esempio L’esclusione dal reddito prevista per il servizio di “trasporto collettivo” è stata estesa anche all’ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relative spesa; inoltre, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche qualora l’abbonamento per il trasporto pubblico sia destinato ad un familiare del dipendente a condizione che risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.