Agenzia delle Entrate - Risposta n. 272 del 18 luglio 2019 Con la risposta n. 272 del 18 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del regime speciale per lavoratori impatriati e della continuità dell’attività lavorativa all’estero. I lavoratori impatriati La normativa sul “regime speciale per lavoratori impatriati” è stata emanata per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. La disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%. Si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi. Requisiti Il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai cittadini UE che: - sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; - hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Il soggetto non deve essere stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio. Considerato che si prevede un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni, è stato già ritenuto che la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo. Nello specifico questi soggetti possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni. Le modifiche del decreto Crescita Il contribuente fruisce dell’agevolazione dal periodo d’imposta in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi; per effetto del decreto Crescita, è stata prevista l’estensione a ulteriori periodi d’imposta in cui il soggetto, a determinate condizioni, può continuare a godere dell’agevolazione. Secondo la nuova norma, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Inoltre, si stabilisce che la percentuale del reddito imponibile si riduce al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.