Eventi sismici 2016/2017: istanza di rateizzazione delle ritenute fiscali sospese entro il 15 ottobre 2019
L’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno
Inps – Messaggio n. 2778 del 19 luglio 2019
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Al riguardo la norma, nel sostituire il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, stabilisce che i contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali sono tenuti a versare “le somme oggetto di sospensione […], senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta”.
Pertanto, viene prorogato dal 1° giugno 2019 al 15 ottobre 2019 il termine per il versamento senza sanzioni ed interessi delle somme in questione, fermo restando che il numero di rate decorre dall’originario termine di giugno.
Ciò posto, per i pensionati e i dipendenti dell’INPS che si avvalgono della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensile, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta, provvederà ad effettuare la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall’interessato e al conseguente versamento all’erario per conto del richiedente.
Per effetto della modifica normativa, l’istanza va presentata entro il 15 ottobre 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di giugno.
L’Istituto provvede ad effettuare le trattenute sulla prestazione e il conseguente versamento a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza sulla prima rata/mensilità utile della pensione o della retribuzione, sia per le istanze acquisite prima del 18 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, sia per quelle presentate a decorrere dalla predetta data.
Ove l’istanza sia presentata successivamente al 15 ottobre 2019 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero di mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.
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