La principale novità del panorama previdenziale introdotta quest’anno con il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, è sicuramente rappresentata dal nuovo accesso al pensionamento anticipato previsto per coloro che raggiungano i requisiti richiesti da Quota 100. Per avere la possibilità di accedere a questa tipologia di pensione anticipata, è necessario che il richiedente abbia raggiunto almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Se per il requisito anagrafico non c’è, ovviamente, alcuna possibilità di raggiungimento diversa dallo scorrere del tempo, per quanto riguarda il requisito contributivo è possibile cercare di aumentare gli anni maturati presso le gestioni Inps facendo ricorso ad alcune misure quali il riscatto del corso legale di studi o di periodi scoperti da contribuzione. Esaminando il proprio estratto conto contributivo, infatti, può capitare di trovarsi di fronte a dei periodi di vuoto contributivo collocati nel corso della propria vita lavorativa anche in corrispondenza di periodi di tempo nel quale il lavoratore era regolarmente impiegato con un contratto di lavoro, dipendente o di collaborazione. In tutti questi casi, si potrà tentare di riscattare i periodi che risultano privi di contribuzione, qualora si riesca a dimostrare l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione nei periodi riscattati, presentando tutta la documentazione in proprio possesso. Per i periodi collocati prima del 1996 per i quali risulti mancante la contribuzione dovuta dal committente per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, è previsto un riscatto ad hoc previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge n. 488 del 1999. Il nostro ordinamento riconosce a tutti lavoratori iscritti alla Gestione Separata la possibilità di recuperare gli anni di lavoro parasubordinato che abbiano prestato in periodi antecedenti al 1° aprile 1996, anno di istituzione della Gestione stessa, e che saranno validi sia ai fini della misura sia a quelli del diritto alla pensione. Cosa è riscattabile La facoltà, istituita dall’articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dà la possibilità di riscattare, fino ad un massimo di 5 anni, periodi di lavoro prestati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Non possono essere, invece, riscattati periodi di attività lavorativa prestata in qualità di libero professionista e neppure periodi successivi a 1° aprile 1996 per i quali sia configurabile un'omissione contributiva da parte del committente. In quest’ultima ipotesi sarà possibile recuperare la contribuzione omessa mediante la costituzione di rendita vitalizia. Da chi può essere esercitato Il riscatto di contribuzione ante 1996 in esame può essere esercitato dal diretto interessato, o dai suoi superstiti, in qualsiasi momento a condizione che per i periodi interessati non risulti presente alcuna forma di copertura contributiva, presso altre forme di assicurazione obbligatoria, e purché si possa provare l’effettiva esistenza dei periodi di collaborazione attraverso documenti con data certa. È necessario, quindi, presentare documentazione - quale, ad esempio, contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati - redatta al momento dello svolgimento della prestazione lavorativa che permetta di comprovare l'effettivo svolgimento del rapporto di collaborazione, la sua durata ed i compensi percepiti da chi richiede il riscatto. Solamente nel caso in cui vengano rilasciate da un Amministrazione Pubblica e siano sottoscritte da un funzionario responsabile, l’INPS accetta anche dichiarazioni rese ora per allora. Condizioni Qualora la documentazione risulti sufficiente per provare l'esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma la durata dei periodi lavorati non sia chiaramente rilevabile, l'INPS permette di riscattare il periodo richiesto solo a condizione che non risulti già presente una copertura assicurativa a qualsiasi titolo e che i compensi percepiti siano di importo almeno pari al minimale di reddito stabilito nella gestione commercianti per il medesimo periodo. Nel caso in cui ci sia un difetto degli elementi comprovanti la durata del periodo e in carenza dell'ammontare dei compensi percepiti, l’INPS concede la facoltà di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il minimale di reddito della gestione commercianti. I costi Ricorrere a questo tipo di riscatto comporta per chi ne fa richiesta il dover sostenere un onere che viene calcolato sulla base dell'aliquota pensionistica della Gestione Separata, in vigore alla data della domanda L’aliquota viene applicata sul compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato con l’applicazione della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, rispetto all'anno precedente. Il richiedente potrà essere sostenere l’onere in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, o in un massimo di 60 rate di uguale importo con la maggiorazione degli interessi legali al tasso in vigore alla data di presentazione della domanda. In conclusione Questa facoltà di riscatto appare oggi più costosa rispetto al passato a causa dell’aumento che le aliquote contributive della Gestione Separata hanno subito negli ultimi anni, ma, tenendo conto anche della possibilità di cumulare gratuitamente i periodi contributivi maturati nelle varie gestioni previdenziali obbligatorie, può rappresentare uno strumento utile per raggiungere i 38 anni di contribuzione richiesti per accedere al pensionamento anticipato in Quota 100, per i quali non possono essere presi in considerazione i periodi di contribuzione presso casse professionali. Questi ultimi potranno, invece, essere conteggiati per raggiungere il requisito contributivo richiesto per il pensionamento anticipato ordinario per il quale sono richiesti, fino al 2026, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.