Agenzia delle Entrate - Risposta n. 293 del 22 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 293 del 22 luglio 2019 riguardante le detrazioni per intervento combinato per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e di riqualificazione energetica (ecobonus) di edificio e il limite delle spese detraibili. L’intervento di ristrutturazione posto in evidenza dal contribuente riguarda il cambio d’uso di tre unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6 in due unità abitative e un’autorimessa pertinenziale. Con circolare n. 7/E del 2018, è stato sottolineato che le opere di ristrutturazione edilizia comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, sono da considerare di “trasformazione urbanistica” e come tali soggette al relativo titolo abilitativo. Quindi, il contribuente che intende fruire delle detrazioni d’imposta per trasformare un immobile non ad uso abitativo in uno adibito a tale uso, può farlo a condizione che nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo. Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. Il concetto di “parti comuni”, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Quanto alle detrazioni per l’intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica di un edificio, la legge di Bilancio 2018 ha disposto che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Dunque, le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti sia alla riduzione del rischio sismico che alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e al sismabonus, una detrazione nella misura dell’80 o dell’85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o a due classe di rischio sismico inferiore. L’agevolazione prevista per interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, è altresì alternativa a quella prevista in linea generale per interventi di recupero del patrimonio edilizio, eseguiti sulle parti comuni, ed anche alle detrazioni previste per i singoli interventi di efficienza energetica. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2019, è stato disposto che le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per gli interventi in esame si applicano le disposizioni del provvedimento 28 agosto 2017. Quanto all’adozione delle misure antisismiche, anche per gli interventi combinati di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, è necessario che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio e non si configuri quale nuova costruzione. Tale qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, che, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori, asserisce che l’opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.