L’art. 12-quater del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), nel modificare l’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010, ridefinisce i termini di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, in precedenza definiti rinviando a quelli previsti per la trasmissione dei dati delle fatture, oggetto dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 (spesometro), abrogato dalla legge di Bilancio 2018 in dipendenza dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019. Ridefiniti i termini di comunicazione delle LIPE In considerazione della soppressione dell’adempimento si è reso necessario esplicitare in modo diretto le scadenze già vigenti, sicché la comunicazione delle liquidazioni periodiche deve essere presentata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con l’eccezione della comunicazione del secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre, anziché al 31 agosto. Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso per natura o per opzione. Si rammenta che, nella previgente formulazione della norma, nonostante il rinvio ai termini di presentazione previsti per la comunicazione dei dati delle fatture, l’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 14 settembre 2018, aveva chiarito che, per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica IVA del secondo trimestre 2018, non operava la proroga al 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre 2018 cadeva di domenica) prevista, per la comunicazione dei dati delle fatture, dalla legge di Bilancio 2018. Come, infatti, specificato dall’Agenzia, “al fine di evitare sovrapposizioni tra gli adempimenti, è stato separato il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute da quello previsto per la comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica IVA del secondo trimestre 2018, altrimenti coincidenti, come peraltro risulta dai lavori parlamentari preparatori della Legge di Bilancio 2018”. Comunicazione IV trimestre: si può presentare con la dichiarazione annuale Sulla tempistica dell’adempimento, il decreto Crescita introduce una novità, riconoscendo la possibilità di presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre nell’ambito della dichiarazione IVA annuale, con scadenza il 28 febbraio di ciascun anno (si tratterà del 2 marzo 2020, in quanto il 29 febbraio 2020 cade di sabato). Liquidazioni periodiche Comunicazione dati I trimestre 31 maggio II trimestre 16 settembre III trimestre 30 novembre IV trimestre Fine febbraio dell’anno successivo (*) (*) La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La finalità è quella di evitare al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo con scadenza nel medesimo giorno, vale a dire la comunicazione dei dati delle liquidazioni del quarto trimestre e la dichiarazione annuale. La norma non modifica il termine della comunicazione, né incide sui tempi di liquidazione e di versamento dell’imposta ed è per questa ragione che Confindustria ha osservato che, “anche a fronte degli sforzi richiesti alle imprese per adeguarsi ai nuovi adempimenti, sarebbe opportuno introdurre dei meccanismi di semplificazione fiscale più strutturali che consentano di agevolare e alleggerire realmente il lavoro delle imprese” (nota di aggiornamento del 10 luglio 2019).