Pronti gli aggiornamenti alle guide su sisma bonus e ristrutturazioni edilizie
La versione online aggiornata di entrambi gli opuscoli è da oggi disponibile in formato pdf
Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici
Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali
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La guida “Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici” è stata aggiornata per recepire due importanti novità contenute nel decreto legge n. 34/2019 (noto come “decreto crescita”).
La prima riguarda l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione, già in vigore dal 2017, era precedentemente prevista solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zone classificate a rischio sismico 1. Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico occorre sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
La seconda novità è quella contenuta nell’articolo 10, comma 2, del citato decreto, secondo cui il contribuente che ha diritto alla detrazione, per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche, ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori. Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.
Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.
Per quanto riguarda la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, la novità di rilievo che ha determinato l’aggiornamento della pubblicazione è rappresentata dalla disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2019.
In particolare, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto), i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici (cioè quelli indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi) possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
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