La Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio fiscale, della detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa, incluse le società, che abbiano eseguito interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi. E’ quanto deciso con la sentenza n. 19815 depositata il 23 luglio 2019. IL FATTO Una Srl di gestione immobiliare proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore IRES per effetto del disconoscimento del beneficio della detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). La CTP accoglieva il ricorso. Anche la CTR rigettando l’appello proposto dall’Ufficio, confermava la decisione di primo grado ritenendo chela norma istitutiva dell’agevolazione non prevedesse la spettanza della detrazione solo in favore degli attuatori dell’intervento di riqualificazione energetica sull’immobile, utilizzandolo direttamente. Il D.M. 19 luglio 2007, all’art. 2, comma 1 lett. b), inoltre specifica testualmente che la detrazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa disponendo che nel caso in cui gli interventi siano eseguiti mediante contratti leasing, la detrazione competa all’utilizzatore. Nella specie, a giudizio della CTR, alla contribuente andava riconosciuta la detrazione, avendo essa provveduto ad effettuare gli interventi di riqualificazione energetica su un edificio che aveva concesso a terzi a titolo di locazione e non a titolo di leasing. Avverso la suddetta decisione, l’Ufficio ricorreva per cassazione, lamentando, tra l’altro, che riconoscendo la detrazione del 55% anche alle società immobiliari di locazione, ne sarebbe derivato un ingiustificato beneficio a favore di tali enti, in contrasto con lo spirito della normativa volta a favorire esclusivamente gli utilizzatori dei beni. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, chiarendo che i beneficiari della detrazione del 55% sono sia le persone fisiche, sia i titolari di reddito di impresa incluse le società. La limitazione operata dall’Ufficio non è, ad avviso dei giudici, corretta. L’intento del legislatore è infatti rappresentato dall’incentivo degli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, senza limitazioni né oggettive, né soggettive. Il beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria del 2007, non riguarda solo i soggetti IRPEF, ma - salva l’ipotesi speciale del leasing, in cui la detrazione spetta al conduttore - tutte le categorie immobiliari e i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito di impresa e le società a condizione che abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti ed a prescindere dalla categoria reddituale di riferimento. Si tratta di una finalità pubblicistica di generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare che, aderendo all’interpretazione restrittiva dell’Agenzia, rimarrebbe parzialmente indebolita, per i beni posseduti dalle società di gestione immobiliare.