Agenzia delle Entrate - Risposta n. 305 del 23 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 305 del 23 luglio 2019 riguardante l’eredità giacente e gli obblighi di sostituzione d’imposta. Il D.P.R. n. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, all’art. 23 dal titolo “ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, ricomprende tra i sostituti d’imposta, ossia tra coloro che, corrispondendo redditi di lavoro dipendente, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, con obbligo di rivalsa, “il curatore fallimentare”. Questa norma deve essere coordinata con il D.P.R. n. 322/1998 che dispone che i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità oltre alle dichiarazioni dei redditi da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni: - le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo; - la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente. I curatori e gli amministratori devono inoltre: adempiere se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel D.P.R. n. 600/1973. Alla luce della lettera della norma e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 156/E del 2000, si è dell’avviso che il curatore dell’eredità giacente non sia tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d'imposta nell'ipotesi in cui l'asse ereditario non includa aziende commerciali o agricole. Il curatore deve, comunque, rilasciare al lavoratore dipendente/creditore un’attestazione dei compensi corrisposti nonché deve effettuare una comunicazione all’Agenzia delle entrate nella quale devono essere indicati le generalità del beneficiario dei compensi e l’importo complessivo corrisposto.