Agenzia delle Entrate - Risposta n. 315 del 24 luglio 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 315 del 24 luglio 2019 riguardante la riduzione IRES di enti ospedalieri. Il D.P.R. n. 601 del 1973 prevede che l’IRES è ridotta alla metà nei confronti, fra altri, degli “enti ospedalieri”. La circolare n. 78/E del 2002 ha affrontato il problema dell’applicabilità della predetta agevolazione alle ASL, ritenendola non spettante perché le Aziende sanitarie locali svolgono attualmente non solo le originarie attività degli enti ospedalieri, ma anche attività del tutto nuove, che esorbitano dall'assistenza ospedaliera tipica dei sopra citati enti. Pertanto, si ritiene che le Aziende sanitarie locali non possono essere equiparate agli enti ospedalieri e, conseguentemente, ad esse non può essere applicata la disposizione agevolativa recata dall'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973. Inoltre, con la risoluzione n. 179/E del 2009 è stato messo in rilievo che i Presidi Ospedalieri assumono un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica, e la norma prevede che le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione su domanda che i loro ospedali siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi dell’unità sanitaria locale sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi, stabilendo che i rapporti tra i predetti istituti e le USL sono regolati da apposite convenzioni. Il citato documento di prassi precisa che la conservazione dell’efficacia della disposizione normativa recata dall’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 in argomento, nella parte in cui espressamente menziona gli enti ospedalieri, tenuto conto anche della ratio del medesimo beneficio fiscale, consente di riferire il beneficio fiscale agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui l’esercizio di attività sanitaria sia solo in parte accreditata e contrattualizzata, la circolare del 3 ottobre 2002, n. 78/E, ha affermato che, in considerazione dello svolgimento oltre che delle attività originarie degli enti ospedalieri anche di attività che esorbitino dall’assistenza ospedaliera tipica, le ASL non possano essere equiparate agli enti ospedalieri e, conseguentemente, a esse non possa essere applicata la disposizione agevolativa recata dall’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. Il requisito dell’esclusività dell’attività è stato successivamente ribadito dalla risoluzione n. 179/E del 2009, la quale ha precisato che l’agevolazione spetta agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni del servizio sanitario nazionale.